Sono nulle le cartelle di pagamento prodotte da equitalia prive delle informazioni sugli interessi di mora, è questa l'importante sentenza emanata dalla commissione tributaria provinciale di Isernia. Infatti, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, può impedire al contribuente di esercitare nella giusta maniera il proprio diritto di difesa.
Equitalia, la società incaricata della riscossione dei tributi su tutto il territorio nazionale, ha da sempre suscitato numerose critiche nello svolgimento del proprio compito. Con il passare del tempo, ha acquisito maggiore valore il lavoro svolto dagli avvocati tributaristi a tutela dei contribuenti.
Come calcolare gli interessi di mora
È di fondamentale importanza stabilire in maniera chiara come vengono calcolati gli interessi, per evitare che questi possano diventare troppo elevati, superando i limiti previsti dalla legge. Nel diritto tributario, spesso viene fatto un utilizzo improprio del termine “interesse”, così la problematica è studiata continuamente da giuristi ed esperti del settore.
Nel caso di imposte sui redditi, gli interessi si applicano a partire dal giorno successivo della scadenza ordinaria e fino alla data di consegna al ruolo ad equitalia, con interessi pari al 4% annuo, che vengono denominati anche interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Gli interessi per ritardata iscrizione al ruolo, sono da considerarsi illegittimi se non è presente la data di consegna dei ruoli ad equitalia. Per quanto concerne, invece, i pagamenti avvenuti dopo 60 giorni dalla notifica si applicano gli interessi di mora.
Il diritto di difesa dei contribuenti
Il diritto di difesa è garantito in primis dalla nostra carta costituzionale, che all'articolo 24 sancisce che il diritto di difesa è un diritto inviolabile, in qualsiasi stato e grado del procedimento. Questo, diventa di grande importanza quando ci si confronta con le pretese del fisco, e con importanti somme economiche da dover sborsare. L'amministrazione finanziaria quando si muove può fare davvero molto male, ecco perché la sentenza della commissione tributaria è davvero significativa.
Va inoltre ricordato che:il giudizio tributario si esercita in primo grado di fronte alla commisione tributaria provinciale, in secondo grando si può ricorrere alla commissione tributaria regionale, ed in ultima istanza il ricorso può essere presentato in corte di Cassazione.