Cambia tutto in materia di ganasce fiscali da parte di Equitalia, dopo una serie di lamentele dovute al fatto che nonostante un soggetto moroso pagasse una parte del debito, le Ganasce applicate daEquitalia restavano comunque applicate;ora le regole sono cambiate ed Equitalia è stata costretta a fare un passo indietro. Isoggetti debitori potranno infatti fare specifica richiesta per la rimozione se rientrano in determinati casi.
Le ganasce fiscali
Introdotte con il DPR 602 del 1973 e successivamente con l'articolo 3 della legge n. 248 del 2005, le ganasce fiscali vengono applicate al veicolo oggetto di espropriazione forzata da parte dell'ente per la riscossione delle tasse.
Oltre all'applicazione delle ganasce, l'ente di riscossione in caso di espropriazione forzata, applica anche la misura del fermo amministrativo del veicolo e nel caso in cui si venisse sorpresia guidare il veicolo soggetto a fermo, si incorrerebbe ad una ammenda fino a 2.628,15 euro ed alla confisca del veicolo. Il provvedimento riferito alle ganasce fiscali venne reso esecutivo dalla legge finanziaria del 2006, dando la possibilità all'ente di riscossione per conto dello Stato, ossia Equitalia, di procedere nei confronti di un soggetto moroso, applicando, previo notifica il fermo del veicolo e le eventuali ganasce.
Pagamenti a rate per rimuovere le ganasce
Il problema di fondo di questi provvedimenti emessi da Equitalia nei confronti di soggetti con mancato pagamento di cartelle esattoriali è che in in passato più soggetti, vistosi ricevere il provvedimento di fermo del veicolo e l'applicazione delle ganasce, provvedevano a pagare il debito con lo Stato a rate senza però poter rimuovere le ganasce applicate.
Equitalia in merito riferiva che potevano essere rimosse solo a debito saldato, il tutto a causa deldecreto legislativo di riforma del sistema fiscale, entrato in vigore lo scorso 22 ottobre. Ora a graziealla discussione sollevata da associazioni di categoria diambito nazionale, il governo ha costretto l'entea rimediare e concedere la rimozione delle ganasce fiscali e la sospensione del fermo amministrativo, nel caso in cui il soggetto moroso provvedesse a farsi rateizzare le cartelle esattoriali. L'istanza di sospensione del fermo potrà essere presentata solo dopo aver pagato la prima rata del debito e secondo la procedura prevista dall'ente di riscossione.