Modifica dei limiti di ricavi e compensi: ttraverso i commi 111 e seguenti della legge di stabilità per il 2016 sono stati modificati alcuni dei requisiti necessari per accedere al regime dei contribuenti forfettari. Più in particolare la tabella allegata alla legge 208 del 2015 ha sostituito la precedente contenuta nella legge 190 del 2014, modificando le soglie massime di ricavi e compensi. Per le attività d'impresa l'incremento ammonta indistintamente a 10 mila euro, per gli artisti e professionisti l'innalzamento è pari ad euro 15 mila.Peraltro, coloro che nel 2015 hanno operato in regime di forfait superando le soglie previste nella vecchia tabella ma non quelle contenute nella nuova, possono permanere nel regime forfettario nell'anno 2016, se in possesso degli altri requisiti previsti dalla norma.

Lacontemporanea presenza di reddito la lavoro dipendente

Di rilievo è inoltre la modifica apportata al comma 54 dell'articolo 1 della legge 190 del 2014, con l'introduzione della lettera d) bis che ha sostituito la condizione prevista nella precedente lettera d), ora abrogata e che di fatto costituiva per molti contribuenti un vero e proprio tabù ai fini dell''ingresso e della permanenza nel regime forfettario. Allo stato attuale quindi, è possibile accedere al regime se nel periodo d'imposta precedente sono stati conseguiti redditi da lavoro dipendente o assimilati o redditi di pensione di importo non superiore ad euro 30 mila ed inoltre la normativa non richiede più, come in passato, il raffronto tra l'eventuale reddito di lavoro dipendente o pensione percepiti e quello di lavoro autonomo o d'impresa.

Il 5% per i primi cinque anni

Ancora più importante è la novità che riguarda l' ulteriore aliquota d'imposta pari al cinque per cento. La norma in origine prevedeva, per chi potesse usufruire del regime dei forfettari, che per l'anno di inizio di attività e per i due successivi, sul reddito determinato a forfait venisse applicata l'ulteriore riduzione di un terzo.

Tale disposizione è stata sostituita con la previsione di un aliquota del 5 per cento, in luogo del 15, per l'anno di inizio attività e per i successivi quattro. E' opportuno precisare che la modifica ha effetto a partire dal periodo d'imposta 2016, di conseguenza coloro che hanno iniziato l'attività nel 2015, scegliendo per il medesimo anno il forfait, nel modello Unico 2016 da presentare con riferimento alperiodo d'imposta 2015, devono determinare il reddito secondo le vecchie regole, ossia diminuendolo di un terzo ed applicando la sostitutiva del 15 per cento, mentre per i successivi quattro anni, dal 2016 al 2019 incluso, dovranno seguire le nuove regole con tassazione agevolata al cinque per cento.