L’obbligo di versare l’assegno di mantenimento è strettamente collegato al provvedimento di separazione che disciplina il rapporti patrimoniali e non dei due ex- coniugi. Se sul 'quantum' dell’assegno la giurisprudenza di legittimità ha sempre statuito che ciò che rileva per l’ammontare è lo stile di vita goduto durante il matrimonio e quindi le spese quotidiane effettuate quando la coppia era ancora sposata, di recente la Cassazione si è soffermata sugli oneri di documentazione a cui è tenuto il richiedente assegno per ottenere il pagamento delle spese di mantenimento.
I giudici di legittimità con la sentenza n. 1241 del 20 ottobre 2016 hanno statuito che se l’ex marito non paga le spese di mantenimento, la sua ex consorte, per ottenerne il versamento, è tenuta a dettagliare i costi sostenuti.
All’atto di precetto vanno sempre allegate le spese sostenute
Gli Ermellini hanno dunque aderito all’orientamento più severo della Cassazione che sosteneva che “il verbale di separazione non può mai costituire titolo esecutivo per le somme dovute a titolo di mantenimento della prole, se esse non sono stati accertate e successivamente quantificati con altro titolo giudiziale”.
Il caso da cui trae origine la sentenza ha avuto come protagonista una donna che aveva notificato un atto di precetto per più di 62 mila euro e un titolo esecutivo (costituito dal decreto di omologazione del verbale separazione consensuale) senza allegare anche la documentazione di spesa.
Ne deriva quindi, secondo gli Ermellini, che il precetto è inefficace, essendo privo dei requisiti minimi necessari per il raggiungimento del suo scopo. La madre, infatti, aveva ingiunto all’ex coniuge il pagamento della somma senza altre precisazioni o distinzioni, per giunta senza specificare quanta parte del credito fosse richiesta per le spese ordinarie e quale per quelle straordinarie, avendo allegato solo in un secondo momento (in comparsa di costituzione dopo l'opposizione a precetto) i titoli di spesa.
Ebbene, l’allegazione degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità “rappresenta un’operazione che va compiuta rispetto all'atto di precetto e non nel giudizio di opposizione all’esecuzione”.
Quando si prescrivono gli obblighi di mantenimento?
Per il coniuge che invece non ha alcuna intenzione di pagare l’assegno di mantenimento, qualora tale omissione determini una concreta insufficienza dei mezzi di sussistenza, può scattare il reato cui all’art 570 c.p. La cassazione, infatti, con un'altra sentenza, la n. 42543 /2016, si è pronunciata in merito alla prescrizione dell’omessa prestazione dei mezzi di sussistenza e versamento del mantenimento, statuendo innanzitutto la natura permanente del reato e poi che il termine di prescrizione del reato si calcola dalla sentenza di 1^ grado o da quando il colpevole paga.
In tal caso la prescrizione del reato interviene dopo sei anni (o sette anni e mezzo per i casi di interruzione) da quando si decide di pagare. Per altre info di diritto potete premere il tasto segui accanto al mio nome.