Coloro che persistono a non pagare il bollo auto rischiano di rimanere letteralmente a piedi. L’ufficio regionale ha la possibilità di applicare una procedura introdotta nel 1992 finora mai utilizzata al fine di sanzionare in maniera molto pesante (radiazione dal PRA) la cattiva abitudine di non pagare il bollo auto. Ad oggi sono circa 400.000 i veicoli interessati.

Trattasi di una procedura che in verità non è stata mai completata dai decreti (ministeriali) attuativi e pertanto potrebbe suscitare dubbi di legittimità.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e come difendersi.

I casi oggetto della radiazione e le sanzioni

Affinché l’Ufficio possa procedere alla radiazione automatica è necessario l’omesso versamento del bollo per almeno tre anni consecutivi. In conseguenza della radiazione il veicolo non potrà più essere messo in circolazione in quanto non più esistente per la legge. Per giunta anche il proprietario va incontro a gravi sanzioni come la multa fino a 1682 euro e la confisca del veicolo che comporta la perdita del veicolo per il proprietario.

L’art. 96 del Codice della Strada (introdotto nel 1992) prevede infatti che “ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l’A.C.I., qualora accerti il mancato pagamento di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la richiesta dei motivi dell’inadempimento e, ove non sia dimostrato l’effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d’ufficio del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne dà comunicazione al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.

per il ritiro d’ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione”.

Il medesimo articolo prevede la possibilità di proporre ricorso al Ministero delle Finanze nel termine di trenta giorni.

Dove e quando sarà applicata la procedura di radiazione dal PRA

Da oggi è iniziata l’applicazione di tale norma finora rimasta nell’ombra. Forse è stato proprio il dilagare di tali omissioni che ha fatto scattare l’allarme e indurre il Fisco ad intraprendere questa drastica via per combattere l’evasione.

Per il momento tale procedura sanzionatoria non sarà applicata in tutta Italia ma solo nelle regioni Lazio, Piemonte e Lombardia. Spesso gli uffici riscossori infatti valutano anche la possibile reazione dei contribuenti di fronte ad iniziative così drastiche che potrebbe tradursi in altrettanti ricorsi dinanzi ai giudici.

Il ricorso avverso il provvedimento di radiazione

La possibilità di fare ricorso (prevista dallo stesso articolo 96 CdS) è stata una delle ragioni che ha disincentivato, almeno per il momento, le altre regioni alla relativa applicazione.

Le modalità del ricorso in realtà non sono state ancora definite in quanto mancano a tutt’oggi i decreti attuativi della norma che il Ministero dell’Economia avrebbe dovuto emanare, peraltro oggi incompetente in tale materia.

Difatti quando fu introdotta la norma la competenza per la riscossione della tassa era affidata direttamente allo Stato che provvedeva per il tramite dell’ACI.

Successivamente la materia è stata trasferita alla competenza delle regioni (nel 1999) e pertanto la radiazione ricadrebbe nell’alveo dell’attività di gestione della Regione (come peraltro ribadito dal Ministero stesso).

Pertanto, chi sarà “vittima” del provvedimento di radiazione del proprio veicolo per omesso pagamento del bollo auto, potrà proporre ricorso entro 30 giorni al Ministero dell’Economia oppure direttamente al Giudice, facendo valere anche l’inesistenza del decreto ministeriale di attuazione della norma. Per restare aggiornato sulle novità in materia di circolazione stradale e di diritto premi il tasto segui accanto al nome.