La tematica delle legittimità delle multe elevate dalle Autorità di Polizia a seguito di presunte infrazioni rilevate dagli autovelox torna ad essere oggetto di disamina nelle aule di giustizia.

Questa volta è il Tribunale di Benevento (sentenza n. 154/2016) a pronunciarsi in favore degli utenti della strada spesso vessati dalla brama di introiti da parte soprattutto dei comuni.

Il precedente della Corte di Cassazione sugli autovelox fissi

Già in altro precedente articolo abbiamo affrontato il medesimo problema relativo però agli autovelox fissi analizzando una importante sentenza della Corte di Cassazione (n.

14543/2016) con la quale gli ermellini hanno statuito la necessaria preventiva e periodica taratura dei dispostiti ai fini della validità della relativa multa.

La sentenza commento va invece oltre, stabilendo che l’obbligo di taratura periodica è necessario anche per i dispositivi mobili (ovvero quelli utilizzati sotto il controllo manuale diretto della Autorità).

La sentenza del Tribunale di Benevento sugli autovelox mobili

Sulla scia della sentenza della Corte Costituzionale dello scorso anno, il Tribunale ha rigettato l’appello spiegato dalla Prefettura di Novara avverso la sentenza del giudice di primo grado che aveva accolto il ricorso dell’automobilista. Invero, il Giudice di Pace aveva dato pienamente ragione all’automobilista in virtù della “vetustà dell’omologazione e della non fidefacenza dell’apparecchio autovelox”.

La difesa della Prefettura si era fondata sulla presunta inesistenza di qualsivoglia norma atta ad imporre la taratura periodica degli autovelox mobili, per i quali invece sarebbe sufficiente solo la iniziale omologazione da parte della casa costruttrice. A dire della prefettura ricorrente tale obbligo periodico sarebbe necessario solo per quegli apparecchi di rilevazione adoperati senza la compresenza degli agenti, quindi solo per quelli fissi.

Tali apparecchi mobili invece, aggiunge sempre la ricorrente, sarebbero dotati di un “sistema di autodiagnosi” tale da consentire al personale utilizzatore di accorgersi immediatamente di una eventuale anomalia segnalata dallo stesso apparecchio.

Il principio della pronuncia della Corte Costituzionale 2015

Ebbene, la Corte Costituzionale già nel 2015 aveva dichiarato la incostituzionalità della norma regolatrice della materia (art.

45, comma 6 del Codice della Strada) nella parte in cui non prevede l’obbligo di taratura annuale di tutte le apparecchiature utilizzate per accertare infrazioni relative alla velocità.

In pratica la mancata taratura non rende attendibile al 100% la rilevazione dell’apparecchio, peraltro in evidente discriminazione rispetto agli altri apparecchi fissi. Nemmeno la presenza degli agenti può sostituire tale obbligo di taratura trattandosi di apparecchiature tecniche soggetto in goni caso a deterioramento e staratura dovuta alla vetustà. Anche gli stessi “meccanismi di autodiagnosi” pertanto devono essere verificati periodicamente alla stregua dell’autovelox.

L'onere della prova

La taratura è resa necessaria anche in considerazione della fede e prova “privilegiata” che rivestono tali accertamenti nel processo, comportando una gravosa inversione dell’ onere della prova, spettando al ricorrente dimostrare l’anomalo funzionamento dell’apparecchio.

Il Tribunale in conclusione, proprio in virtù di tale gravoso onere probatorio che incombe sul ricorrente, estende (sulla scorta della pronuncia della Consulta) l’obbligo di taratura periodica (anche) degli autovelox mobili al fine di garantire una maggiore di attendibilità della rilevazione. Nel caso di specie l’ultima taratura era stata eseguita circa 15 anni prima dell’accertamento, pertanto sicuramente non più attendibile.

Considerando che in Italia si contano sulle dita gli uffici che adempiono annualmente all’obbligo di taratura, è possibile affermare che, applicando tale sentenza, almeno il 90% delle multe sono da considerarsi nulle, pertanto da contestare con ricorso dinanzi al giudice di pace.