Sono sempre più in aumento i contenziosi in materia di tasse e nello specifico, dopo la lunga e inutile lotta per l'abolizione del tanto odiato Canone Canone Rai in bolletta, si torna a parlare del pagamento del bollo auto e della sua eventuale prescrizione per chi non l'avesse pagato. Gli argomenti in merito alla tassa automobilistica che, in quanto tale va assolutamente pagata, sono comunque sia contrastanti, ed a fare luce su l'eventuale notizia inerente al mancato pagamento per più di tre anni della tassa, è il portale specializzato laleggepertutti.it, che spiega nello specifico l'argomento, come già trattato in precedenza anche da blastingnews.com

La tempistica per la prescrizione per la tassa automobilistica

La legge parla chiaro e va applicata, se pagare le tasse è un dovere, è giusto considerare che chi non ne ha avuto la possibilità potrebbe comunque usufruire del diritto alla prescrizione del bollo auto in alcuni casi specifici.

La normativa in merito al pagamento della tassa prevede che nel caso in cui non vi sia stata alcuna richiesta a mezzo raccomandata da parte di Agenzia delle Entrate o Equitalia, del pagamento inerente alla tassa automobilistica, quest'ultima dopo tre anni va in definitiva prescrizione e pertanto potrebbe non essere più onorata da parte del moroso. Al fine di poter usufruire della prescrizione però, è fatto obbligo che il termine superi i tre anni e l'inizio del mese successivo alla scadenza, ovvero nello specifico: il bollo auto non pagato nel gennaio 2013, sarà prescritto a partire dal 1°febbraio 2016, e non facendo riferimento alla data precisa dell'eventuale scadenza originale.

A rischio radiazione 420.000 veicoli che non hanno pagato la tassa automobilistica

Potrebbe sembrare un controsenso ma attualmente alcune regioni italiane stanno applicando la normativa già esistente ma mai applicata, della radiazione al PRA dei veicoli per i soggetti che non hanno pagato il bollo auto, i casi in cui la legge lo consente sono quelli inerenti ad eventuali comunicazioni di mancato pagamento, notificate entro i termini e non ottemperato, ma nello specifico giova precisare che anche in questo caso, esiste un contenzioso che potrebbe facilmente essere accolto in fase di ricorso presentato da parte del debitore.