La rottamazione dei ruoli con Equitalia, delle ingiunzioni di pagamento da altri Concessionari e delle multe del Codice della Strada sta per arrivare a scadenza. Il 31 marzo (salvo proroghe ancora da confermare e richieste dai CAF), sarà l’ultimo giorno utile per aderire alla definizione agevolata dei debiti. Il Modello DA1 predisposto da tempo, resta scaricabile dal sito ufficiale dell’Ente di riscossione o dell’Agenzia delle Entrate. Proprio quest’ultima, in materia rottamazione dei ruoli, ieri 8 marzo, ha pubblicato una circolare con nuovi ed ulteriori chiarimenti sulla misura.
Carichi pendenti inclusi nella definizione agevolata
La sanatoria nasce in un Decreto collegato alla Legge di Bilancio, quella Fiscale. Nel dettaglio, la sanatoria prevede la possibilità di estinguere i debiti affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016. Nel documento dell’Agenzia, viene sottolineato come non sia necessario definire in misura agevolata tutti i carichi pendenti, ma si può richiedere la rottamazione anche di singoli ruoli o gruppi di cartelle. mettere in pratica questo passaggio non è facile, perché Il meccanismo dei ruoli è particolare per come è stato predisposto. Infatti, più che di singoli ruoli, l’Agenzia sottolinea come bisogna parlare di cartelle. Pertanto, se un atto di Equitalia ha al suo interno più ruoli, come per esempio IVA ed IRAP, rientrando in una unica partita (o cartella), essi sono indivisibili.
In definitiva, si possono portare in definizione, tutti gli atti di pagamento di Equitalia sopraggiunti entro il 31 dicembre 2016, o il 10 gennaio 2017 per le consegne telematiche. In quest’ultimo caso, il 10 gennaio è la data di consegna stimata, sempre che l’invio da parte di Equitalia sia antecedente il 2017. Possono essere rottamati anche i ruoli relativi solo a sanzioni pecuniarie, amministrative o tributarie, senza necessariamente riguardanti una tassa, una imposta o un tributo evaso.
Dentro anche le ingiunzioni di pagamento e le Multe provenienti dal Codice della Strada. Tutte cartelle queste, che venivano inviate e riscosse tramite altri soggetti adibiti al ruolo di riscossore.
Carichi pendenti esclusi
Non si possono definire i carichi relativi all’IVA o agli aiuti di stato concessi e non restituiti. Nessuna cartella di pagamento per tributi esteri, cioè di stati comunitari o extracomunitari con i quali eventualmente, l’Italia ha stretto convenzione in materia di riscossione, potrà rientrare in sanatoria.
Inoltre, non possono essere sanate le cartelle relative a sanzioni pecuniarie dopo sentenze della Corte dei Conti o a seguito di provvedimenti e sentenza penali da parte di un Tribunale. In parole povere, sono escluse dalla rottamazione delle cartelle, tutte quelle che riguardano sanzioni non tributarie, come quelle che gravano su chi utilizza un lavoratore dipendente senza completare l’assunzione, tanto per citare un esempio alquanto comune. Resta inteso che la definizione agevolata “sconta” i debiti alle voci interessi di mora e sanzioni e restano da pagare i tributi evasi, l’aggio di riscossione e i servizi di notifica. Per le multe, va pagato il corrispettivo dell’infrazione accertata ed anche le sanzioni, con unica voce da escludere, quella relativa agli interessi.