La rottamazione bis delle cartelle è uno dei punti salienti del nuovo Decreto Fiscale già approvato dalle Commissioni in Parlamento. Il riferimento alle cartelle di pagamento nel collegato alla Legge di Bilancio non si esaurisce alla nuova sanatoria delle cartelle di pagamento emesse tra il 2000 ed il 2017, ma presenta un’altra novità sostanziale e relativa alle modalità di notifica delle stesse. Nel frattempo un Giudice di Pace ha emesso una sentenza che di fatto crea un precedente di nullità per il preavviso di fermo amministrativo che è ancora una delle armi più utilizzate dai Concessionari alla Riscossione per farsi pagare i propri crediti.

Vigili con ruolo di notificatori?

Un emendamento che adesso attende solo l’approvazione della Camera dei Deputati dopo l’ok del Senato semplificherebbe di molto l’istituto della notifica degli atti di pagamento. Già oggi la Legge sulla riscossione è piuttosto chiara, consentendo le azioni ad opera diretta del Concessionario, da parte di soggetti dallo stesso autorizzati e da parte di vigili urbani o messi comunali sempre che tra concessionario e comuni vengano strette convenzioni ad hoc. La proposta di correzione delle norme semplifica il sistema proprio in relazione alla necessità di convenzione tra comuni e concessionario. In definitiva, quando per una cartella vengono richiesti più adempimenti, basterà una relazione scritta e sottoscritta per rendere validi gli atti così notificati.

Basta una cartella nulla per fermare il fermo amministrativo

Come dicevamo una delle armi più utilizzate dal concessionario ed allo stesso tempo più temute da parte dei cittadini sono le ganasce fiscali. Il fermo amministrativo di una o più auto del debitore che si vede costretto a pagare per poter tornare ad utilizzare i propri veicoli.

Il fermo rende l’auto inutilizzabile perché soggetta a pesanti multe ed a sequestri in caso di utilizzo nonostante le ganasce e non permette di fare nessuna operazione sulla stessa, cioè viene vietata la vendita, l’espatrio e perfino la rottamazione. Spesso il fermo deriva da debiti relativi a numerose cartelle esattoriali che vanno a formare il totale evaso dal contribuente moroso.

Con una recente sentenza di un Giudice di Pace del Lazio, più precisamente di un Tribunale di Frosinone ha sancito la nullità del preavviso di fermo nel caso in cui nel debito totale, ci sia anche solo una cartella non valida. Il Giudice con la sentenza 729/2017 conferma quanto sancito nel 2016 dalla Commissione Tributaria della Lombardia che rende nullo il fermo anche solo per una cartella con vizi di notifica o altri problemi di validità. Nel caso specifico di Frosinone, il fermo per un cittadino derivava da due ingiunzioni di pagamento delle quali una di esse era stata contestata ed a ragione, per la mancanza di uno dei titoli esecutivi.