Con la Risoluzione 147/E del 29 settembre 2017 l'Agenzia delle Entrate fornisce degli interessanti chiarimenti per coloro che sono interessati ad usufruire del cosiddetto sisma bonus spiegando anche come e in che termini questa agevolazione fiscale sia stata potenziata. In particolare, viene preso in considerazione il caso del contribuente che oltre ad effettuare lavori di adeguamento anti-sismici sul proprio immobile, esegua, nel contempo, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di riqualificazione energetica. Vediamo, quindi, di chiarire quali sono ora le possibilità che si offrono ai contribuenti.

il tempo e le percentuali di detraibilità del sisma bonus

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate si premura, innanzitutto, di chiarire che a partire dallo scorso 1 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021 le abitazioni e le aziende ubicate in zone sismiche ad alta pericolosità - le zone 1, 2 e 3 - possono usufruire di una detrazione fiscale del 50% fino ad un tetto massimo di spesa di 96 mila euro per ogni immobile. Questo importo deve essere ripartito in cinque quote di pari importo a partire dall'anno di effettuazione dei lavori e nei quattro successivi.

Se, continua la Risoluzione, a seguito dei lavori si ottiene una diminuzione delle classi di rischio sismico dell'immobile, la detrazione è del 70% in caso di riduzione di una sola classe, o dell'80% nel caso la riduzione sia di due classi di rischio.

Anche in questo caso di bonus sisma potenziato, chiariscono le Entrate, la detrazione va ripartita in cinque anni. Diversamente, si può optare per la minore detrazione del 50%, giustificabile come recupero del patrimonio edilizio, che è, invece, detraibile in dieci anni.

Lavori antisismici e opere di manutenzione

Secondo quanto afferma la Risoluzione 147/E per l'Agenzia delle Entrate, la detrazione del 70% o dell'80% può essere applicata anche ai lavori di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dell'edificio.

E questo per il principio, pacificamente accettato, secondo il quale l'intervento di categoria superiore riassorbe in sé quelli di categoria inferiore. Lo stesso discorso vale per i lavori di riqualificazione energetica. Rimane fermo comunque, secondo quanto chiarito dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, il limite di spesa dei 96 mila euro, in quanto i lavori sarebbero riferiti sempre allo stesso immobile.

Il limite dei 96 mila euro non opera solo ed esclusivamente per i lavori di riqualificazione energetica. Per questi rimane la detrazione massima del 65% con i limiti di spesa specificamente dettati per questi interventi. Anche se rimangono, comunque, vantaggiosi.