La Corte di Cassazione con la recente sentenza n°25443/2017 ha, di fatto, ampliato i poteri dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Ha, infatti, stabilito, in sintesi, che quest'ultima può procedere all'iscrizione di ipoteca sul bene immobile del contribuente - debitore, anche se quest'ultimo provvede a iscrivere la casa in un Fondo Patrimoniale destinato a coprire le necessità familiari. L'unica esigenza da parte dell'Agente è che si dimostri che i debiti fiscali stessi siano sorti per esigenze direttamente correlate con il menage familiare.

In caso contrario, sul contribuente ricade l'onere della prova.

Debiti contratti per motivi diversi

Come accennavamo, se i debiti fiscali sono stati contratti per motivi diversi dalle strette esigenze familiari il contribuente è obbligato a fornirne la prova se non vuole vedersi aggredire l'immobile dall'Agente della Riscossione. E questo deve avvenire appena riceve l'obbligatoria comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria facendo immediatamente ricorso al giudice competente. Nel ricorso, ovviamente, deve essere fornita la prova della mancata correlazione tra il sorgere del debito fiscale e le esigenze della famiglia. Si può. ad esempio, dimostrare che il debito è sorto a causa dell'attività professionale o imprenditoriale del contribuente.

Quali i debiti sorti per le necessità familiari?

Ma come si può determinare quali sono i debiti che vengono contratti per i bisogni della famiglia? Innanzitutto, non è possibile escludere immediatamente che un debito dell'attività professionale o imprenditoriale non sia sorto per le esigenze familiari. Infatti, questa potrebbe essere l'unica attività lavorativa dalla quale la famiglia trae un reddito e in questo caso l'Agente della Riscossione potrebbe legittimamente iscrivere ipoteca.

Nello stesso tempo debiti sorti per motivi voluttuari sono certamente da escludere tra quelli sorti per esigenze familiari.

Il Giudice di legittimità ha chiarito che il criterio discriminante per determinare se un debito fiscale è sorto per esigenze familiari va ricercato nel nesso tra il fatto generatore dell'obbligazione e i bisogni della famiglia.

Visto da questo punto di vista anche un debito dell'attività professionale può rientrare nei debiti contratti a favore della famiglia. Anche se occorre accertare che il debito sia sorto effettivamente per accrescere l'attività economica del contribuente.