L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la risposta n° 383 del 16 settembre 2019 con la quale ha aperto alla possibilità di considerare fiscalmente detraibili non solo i lavori di manutenzione straordinaria di un immobile, ma anche quelli di manutenzione ordinaria se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio più ampio.

Il quesito posto all'Agenzia delle Entrate

Gli esperti dell'amministrazione finanziaria si sono trovati di fronte al caso di un contribuente che stava effettuando degli interventi di sostituzione, riparazione e rinnovamento degli infissi esterni del proprio immobile. Precedentemente, questo tipo di lavorazioni erano state classificate come opere di manutenzione straordinaria. Ma dopo l'introduzione nel nostro ordinamento giuridico del Decreto legislativo 25 novembre 2016 n° 222 concernente l'Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (Scia), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015 n° 124" e del Decreto Ministeriale 2 marzo 2018 concernente l'Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 25 novembre 2016 n°222" tali lavori sono stati declassati a manutenzione ordinaria.

Di conseguenza, il contribuente ha interpellato l'Agenzia delle Entrate per sapere se le opere così "declassate" possono essere considerate ancora fiscalmente detraibili.

La risposta dell'AdE

Nella sua risposta l'amministrazione finanziaria richiama preliminarmente il concetto di detrazione fiscale così come viene descritto dall'articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi. Tale norma disciplina analiticamente la "Detrazione delle spese per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici" .

Come indicato al comma 1, lettera a) dell'articolo 16 bis del Tuir, la detrazione del 36%, fino ad un'importo massimo di 48.000 euro per unità immobiliare, si applica anche agli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del DPR n° 380 del 2001, cosiddetto Testo unico dell'edilizia.

Ovviamente tale norma definisce queste lavorazioni come manutenzione straordinaria. In base a tale norma, infatti, le uniche opere di manutenzione ordinaria che possono beneficiare della detrazione fiscale sono quelle riferite alle parti comuni dei condomini residenziali.

Se questo è il quadro di riferimento generale, l'Agenzia delle Entrate precisa che rimane sempre necessario ed utile analizzare le varie definizioni contenute nell'articolo 3 del Testo unico dell'edilizia per determinare e delineare precisamente la diversa portata di ogni categoria di intervento.

Ciò è stato fatto analiticamente dall'amministrazione finanziaria e condensato all'interno della Circolare 57/E del 1998. In questo documento di prassi viene chiarito che rientrano nelle opere di manutenzione ordinaria quelle relative alla riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici.

Oltre a quelle che servono a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici. Di conseguenza, alla base del concetto di manutenzione ordinaria c'è il mantenimento in buono stato dell'esistente.

Per contro il concetto di manutenzione straordinaria racchiude in sé l'idea di operare le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici al fine di mantenere in efficienza ed adeguare all'uso corrente l'edificio e le singole unità immobiliari. E a titolo esemplificativo la Circolare 57/E cita la sostituzione di infissi e serramenti esterni comportanti l'utilizzo di un materiale differente dall'originario e di un infisso completamente diverso.

Secondo l'Agenzia delle Entrate i chiarimenti forniti dalla Circolare n° 57 del 1998 devono essere confermati anche se nel frattempo sono intervenute delle modifiche normative dettate dal Decreto legislativo n° 222/2016.

Comunque, tali modifiche, sempre a parere dell'amministrazione finanziaria, non avrebbero riguardato le definizioni contenute nell'articolo 3 del Testo unico dell'edilizia. Quindi, non dovrebbero esplicare alcun effetto per quanto riguarda la possibilità di assoggettare a detrazione fiscale queste opere di recupero del patrimonio edilizio. Quindi sicuramente la posa in opera degli infissi e dei serramenti va ritenuta detraibile. Per quanto riguarda le opere di tinteggiatura se queste sono necessarie per completare l'intervento edilizio nel suo insieme saranno anche loro detraibili a norma di quanto dispone l'articolo 16-bis del Tuir.