L'Agenzia delle Entrate, recentemente, è tornata a delineare maggiormente il perimetro di applicazione della cause ostative al Regime Forfettario introdotto con la Legge 23 dicembre 2014 n° 190. In sintesi l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che il Regime Forfettario è applicabile nel caso di un lavoratore che intrattenga con il medesimo datore di Lavoro due rapporti, uno come prestatore d'opera (lavoratore autonomo) e uno come dipendente, a meno che non si verifichino modifiche sostanziali al rapporto stesso.

Il quesito posto all'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate si è trovata di fronte al caso di una libera professionista (un medico dentista) che oltre a svolgere la libera professione aveva in essere anche un contratto di lavoratore autonomo con un Azienda Sanitaria Locale. Se non che, come riferito dal contribuente interpellante, a partire dal 2017 un provvedimento della magistratura ha imposto alla Regione di effettuare assunzioni solo con contratti a termine o a tempo indeterminato. Per adempiere a tale obbligo la Regione ha trasformato tutti i contratti di collaborazione in contratti di lavoro dipendente con e senza la possibilità di svolgere la libera professione.

Di conseguenza, senza volerlo, la contribuente istante si è ritrovata ad avere con il medesimo datore di lavoro due tipologie di rapporto.

Una come lavoratrice autonoma per la fornitura del servizio odontoiatrico nelle giornate festive e prefestive e una come lavoratore dipendente con contratti a tempo determinato variabili, nella durata, dai due ai sei mesi. Nello stesso tempo, la contribuente fa presente che il contratto d'opera come lavoratore autonomo è stato sottoscritto nel 2016 per la durata di tre anni ed è in scadenza nel 2019.

La contribuente, quindi, chiede all'amministrazione finanziaria di chiarire se nel suo caso debba valere la causa ostativa descritta nell'articolo 1, comma 57, lettera d bis, della Legge 23 dicembre 2014 n° 190. Tale norma stabilisce, infatti, che non possono fruire del Regime Forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali erano in corso rapporti di lavoro nei due precedenti periodi di imposta.

In particolare, la contribuente è interessata a sapere se la causa ostativa descritta nell'articolo 1, comma 57, lettera d bis, sia applicabile anche considerando il fatto che il rapporto di lavoro era precedente alle modifiche apportate dalla legge n° 190/2014.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

L'amministrazione finanziaria, ribadendo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 57, lettera d bis, della Legge 23 dicembre 2014 n° 190, come modificata dalla Legge di Bilancio 2019, precisa che la Circolare n° 9/E del 10 aprile 2019 chiarisce che se prima dell'entrata in vigore della lettera d bis il contribuente percepiva redditi da lavoro dipendente ed autonomo dallo stesso datore di lavoro la causa ostativa non opera se non sono intervenute delle modifiche sostanziali al rapporto di lavoro.

Nel caso specifico descritto dalla contribuente, l'Agenzia delle Entrate riconosce che non si è verificata alcuna trasformazione di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo. Tanto più che il duplice rapporto di lavoro preesisteva all'entrata in vigore della lettera d bis, del comma 57, dell'articolo 1 della Legge n°190 del 2014. Di conseguenza, per il 2019 la contribuente istante potrà continuare ad usufruire del regime forfettario. Se poi la sua situazione contrattuale dovesse cambiare nel periodo d'imposta 2020 la stessa decadrà dal beneficio del regime forfettario.