L'Agenzia delle Entrate, recentemente, è tornata ad occuparsi delle agevolazioni fiscali sulla prima casa. Infatti, il 9 settembre è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia la Risoluzione n° 80/E con la quale l'amministrazione finanziaria ha chiarito che anche in caso di separazione consensuale tra i coniugi continuano a valere i benefici delle agevolazioni fiscali sulla prima casa in base a dei precisi requisiti stabiliti dal giudice che ha emesso il decreto di omologazione della separazione.
Il quesito posto all'AdE
Gli esperti dell'Agenzia delle Entrate si sono trovati davanti al caso di due contribuenti che nel 2015 avevano acquistato un immobile come casa coniugale usufruendo quindi delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, Nota II bis, Parte Prima, della Tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986 n° 131.
I due si separano consensualmente nel 2018 e, in base al decreto di separazione omologato dal giudice, decidono di mettere in vendita l'ex casa familiare e di dividersi equamente il ricavato nella misura del 50% ciascuno. Dato che il contribuente interpellante si trova nella impossibilità di acquistare una nuova abitazione entro un anno dalla cessione del primo immobile, il contribuente interpellante chiede di sapere se la cessione dell'immobile a terzi sia decaduta definitivamente dai benefici fiscali per la "prima casa".
Il contribuente interpellante ritiene di poter continuare ad usufruire delle agevolazioni fiscali e, a sostegno di detta interpretazione, cita quanto disposto dall'articolo 19 della Legge 6 marzo 1987 n° 74.
Tale norma detta disposizioni in tema di esenzione dall'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa relativa agli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione e divorzio tra i coniugi. Inoltre, il contribuente interpellante cita un recente orientamento proprio in questo senso della Corte di Cassazione espresso nell'Ordinanza n° 7966 del 21 marzo 2019.
La risposta dell'Agenzia delle Entrate
L'amministrazione finanziaria, richiamando nella sua risposta le disposizioni contenute nel punto 4) della Nota II bis alla Tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986 n° 131, chiarisce che in linea generale nel caso in cui il trasferimento a titolo oneroso dell'immobile adibito a prima casa avvenga entro i cinque anni dal suo acquisto e, nello stesso tempo, entro un anno dal suo trasferimento non si provveda all'acquisto di una nuova abitazione, si dovrebbe decadere dal beneficio delle agevolazioni "prima casa".
D'altra parte, la Risoluzione n° 80 dell'Agenzia delle Entrate fa notare come le agevolazioni indicate nell'articolo 19 della Legge n° 74 del 1987 siano applicabili anche ai procedimenti di separazione tra i coniugi. Nella stessa ottica, continua l'Agenzia delle Entrate, vi sono diverse pronunce della Corte di Cassazione che evidenziano come le agevolazioni indicate dalla Legge n° 74 del 1987 siano fruibili sulla base di quanto stabilito dal giudice nel decreto di omologazione della separazione. Non solo, con la Sentenza 29 marzo 2017 n° 8104 la Corte di Cassazione ha stabilito che le suddette agevolazioni fiscali non possono decadere a causa del conferimento dello stesso immobile ad uno dei coniugi in sede di separazione.
E questo in quanto, come statuito nella Ordinanza n° 3753 del 18 febbraio 2014 della stessa Corte di Cassazione, l'attribuzione della casa coniugale al coniuge in ottemperanza a quanto stabilito nell'atto di separazione consensuale non costituisce una forma di alienazione dell'immobile rilevante ai fini della decadenza dai benefici fiscali "prima casa".
In ultimo, la Risoluzione n° 80 dell'AdE richiama la stessa Ordinanza n° 7966 del 21 marzo 2019 della Corte di Cassazione per confermare la fruibilità delle agevolazioni fiscali prima casa in capo al coniuge separato consensualmente. E questo in quanto l'articolo 19 della Legge n° 74 del 1987 detta una disposizione di carattere generale circa l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa relativa agli atti, documenti e procedimenti legati alla separazione dei coniugi senza distinguere tra atti eseguiti all'interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti dei terzi.
Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate conclude che la cessione a terzi di un immobile oggetto delle agevolazioni fiscali "prima casa", in base a quanto disposto nell'accordo di separazione omologato dal giudice con proprio decreto non comporta la decadenza dai relativi benefici fiscali.