La Cassazione, con una sentenza importante ed originale, ha statuito che anche il figlio che tormenta mamma e papà può essere condannato ad oltre unanno di carcere per il reato di atti persecutori nei confronti dei genitori. Ed è quello che è successo con la sentenza n. 29705 del 13 luglio 2016, in cui è scattata l’incriminazione per il reato di stalking (ex articolo 612 c.p.) nei confronti di un ragazzo che si era letteralmente 'accampato' sotto casa dei suoi genitori e più precisamente nel sottoscala per ottenere denaro oltre che cure ed accoglienza .

Una situazione di estrema necessità esclude il reato di stalking?

I giudici di legittimità, dopo il ricorso del ragazzo e dopo un attento esame della vicenda, hanno però confermato la statuizione dei colleghi della Corte d’Appello. I giudici dell’Appello, infatti, avevano condannato alla pena di un anno e 6 mesi di reclusione il ragazzo proprio, proprio perché essi avevo riconosciuto il reato di stalking ovvero la sussistenza di condotte vessatorie reiterate e sistematiche.

L’imputato si era difeso sostenendo che si era recato presso l'abitazione dei genitori e dopo il loro rifiuto di cedere alle sue richieste di denaro si era sistemato temporaneamente nel sottoscala dalla loro casa, con la speranza che cambiassero idea.

Non poteva quindi parlarsi di molestia e condotte vessatorie, ma di una condotta volta, nell’emergenza della situazione, a trovare subito un ricovero, per essere curato.

A pensarla diversamente però sono stati anche gli Ermellini che hanno sostenuto che dietro il bisogno di un aiuto economico e di cure amorevoli in realtà si celava una condotta minacciosa e persecutoria nei confronti dei genitori, volta solo a procurarsi oggetti preziosi e denaro.

I Supremi Giudici hanno quindi effettuato una sorta di distinzione fra quella che avrebbe potuto essere una vera richiesta di aiuto (del tutto isolata) e le condotte in realtà realizzate che non solo non potevano definirsi isolate, ma che erano consistite altresì in minacce verbali e fisiche. Nel caso di specie, l’impossibilità di parlare d’unicità dell’episodio ha quindi portato i giudici di legittimità a decretare la sussistenza del reato di cui all'art 612 cp.

Le motivazioni della Cassazione

La Suprema Corte ha ricordato quindi i presupposti del reato di stalking. I comportamenti abituali e opprimenti posti in essere devono essere tali da generale un perdurante stato di paura, in modo da compromettere in modo sostanziale il normale svolgimento di azioni quotidiane della vittima. E’ necessario inoltre anche un fondato timore per l’incolumità propria o di un proprio parente. L’abitualità delle condotte plurioffensive che presupponeva un intento persecutorio hanno inoltre portato gli Ermellini a negare la concessione delle attenuanti generiche a favore dell’imputato.

Secondo i giudici di legittimità deve certamente escludersi che una situazione di estremo bisogno possa legittimare una condotta tale da integrare gli estremi di un reato contro la persona.

I giudici di Piazza Cavour hanno quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ragazzo anche al pagamento delle spese del procedimento penale. Per altre info di diritto potete premere il tasto segui accanto al nome.