Con l’introduzione del reato di omicidio stradale la prova dell’etilometro da sola non costituisce mai una prova legale, ma presuppone che il magistrato valuti tutte le circostanze rilevanti. Ed in questo senso si è espressa anche la Cassazione con una recente sentenza la n. 23520 dello scorso 7 giugno che pone nei confronti del conducente unonere della prova più vantaggioso: qualora questo dovesse essere fermato e sottoposto all’alcoltest non può dirsi raggiunta la prova dello stato di ebbrezza se egli soffia un volume d’aria insufficiente. La guida incerta e l’alito vinoso non sono di per sé sufficienti a ritenere superata la prova del palloncino.

Il caso e le motivazioni della Cassazione

La vicenda da cui trae origine la sentenza della Cassazione riguarda un accertamento con il palloncino in cui i 2 scontrini hanno indicavano la dicitura «volume insufficiente», pur indicando la presenta di una quantità di alcol nel sangue. L’imputato quindi era stato condannato dal Tribunale e dalla Corte d’Appello per guida in stato d’ebrezza, non avendo condiviso la sua tesi difensiva. Quest’ultima metteva il luce che l’indicazione di volume insufficiente presupponeva dunque l’irregolare e non corretto funzionamento dell’apparecchio. Dopo il ricorso da lui proposto in Cassazione, gli Ermellini abbracciano la sua tesi, mutando orientamento.

La giurisprudenza sul punto prima di questa sentenza riteneva infatti valido l’accertamento con alcol test anche se il volume fosse insufficiente.

In tali casi non si escludeva il corretto funzionamento dell’etilometro e dunque la multa era valida. A doverne dimostrare appunto il non funzionamento era il conducente e non l’accusa. Con la presente sentenza i giudici di legittimità invece ritengono che spetta all’accusa tale onere della prova. In breve per poter affermare la responsabilità dell’automobilista per guida in stato di ebbrezza è necessario dimostrare in giudizio sia che l’automobilista ha superato la soglia più grave sia l’efficienza dell’etilometro.

Quindi laddove il tasso di alcol sia sopra la norma, ma sugli scontrini c'è scritto “volume insufficiente”, l’alcoltest è da considerati nullo. Diventa quindi più rigida anche l’apprezzamento di indici sintomatici non essendo sufficienti motivazioni generiche

Quali le conseguenze del volume insufficiente?

Secondo gli Ermellini la legittimità della multa viene meno proprio perché non si è raggiunta la prova regina che consente di emettere una sentenza di condanna e applicare le sanzioni.

Il giudice, in tali casi deve sempre fornire una motivazione convincente delle ragioni per cui non può ritenersi che l’insufficienza del volume abbia influito sull’alcol test. L’effetto che ne consegue è che se non si dimostra oltre ogni ragionevole dubbio il superamento delle soglie rilevanti il procedimento penale si estingue con una sentenza d’innocenza dell’imputato.E ciò anche quando la prova del reato può essere fornita senza uso di etilometro per le ipotesi più gravi dell’articolo 186 del Cd S (lettere b) e c). Ne consegue che la suddetta pronuncia non diventa una scusa per contestare sempre la multa. L’automobilista che volontariamente soffia molto piano nell’etilometro può essere infatti sanzionato lo stesso per rifiuto di sottoporsi all’accertamento ( art 186 Cds ).

Solo un valido certificato medico che attesta l’esistenza di una patologia respiratoria ( esempio l'asma) può salvarlo dall’applicazione della sanzione più grave. Per altre info di diritto potete premere il tasto segui accanto al nome.