La legge ha introdotto l'obbligo per professionisti, commercianti e artigiani di accettare pagamenti sopra i 30 euro mediante carta di debito (bancomat) ma non ha stabilito alcuna sanzione per i trasgressori. La norma introduce una nuova modalità di pagamento del debito, diversa dal contante, che dovrà essere accettata dal creditore.
Tale normativa riflette l'intento del legislatore di rendere obbligatoria, per il pagamento di obblighi pecuniari, l'accettazione di modi diversi dal versamento di denaro contante, per finalità di lotta al riciclaggio e all'evasione fiscale.
Per quanto concerne i compensi per l'esercizio di arti e professioni, già il cosiddetto decreto Bersani aveva stabilito che gli importi superiori a 100 euro potevano essere pagati esclusivamente mediante assegni non trasferibili, bonifici bancari nonchè attraverso moneta elettronica.
A partire dallo scorso 30 giugno si è introdotta anche per importi più bassi e per ulteriori categorie professionali una modalità di estinzione del debito alternativa alla moneta che costituisce esatto adempimento e che come tale deve essere accettata. Sul piano contrattuale il creditore non può rifiutarsi legittimamente in mancanza di un giustificato motivo.
Dunque, se da un lato, il legislatore non ha previsto alcuna sanzione a carico del professionista, dall'altro il creditore non può rifiutare il pagamento mediante bancomat, qualora richiesto dal cliente, adducendo la mancata installazione del cosiddetto pos presso lo studio o il negozio.
Il cliente che non intenda pagare l'obbligazione pecuniaria con altre modalità, si considera inadempiente? Permane dunque il credito del commerciante o professionista?
Sono evidenti gli effetti pratici della soluzione data alla questione.
Il rifiuto del pagamento tramite bancomat, per mancata installazione del pos, non costituisce condotta sanzionabile né comporta la perdita/estinzione del proprio credito.
Tuttavia l'offerta da parte del debitore, a mezzo di moneta elettronica, sarà idonea ad evitare gli effetti della mora a lui sfavorevoli, costituendo una situazione per il professionista di mora del creditore, con gli effetti che ne conseguono ma che tuttavia non libera il debitore dall'obbligo di pagamento della prestazione.