È ormai ben noto che il governo Renzi sta emanando i decreti attuativi della L. 10.12.2014 n. 183, conosciuta come Jobs Act. Nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24.06.2015 (Supplemento ordinario n. 34) è stato pubblicato il D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81, nel quale è contenuta la nuova disciplina dei contra­­­tti di lavoro e la revisione della precedente legislazione in materia di mansioni lavorative; il decreto è entrato ufficialmente in vigore il 25 giugno e ha sostituito la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 61/2000. In questo articolo ci occupiamo, in particolare, della nuova disciplina in materia di contratti di lavoro a tempo parziale (comunemente noti come part-time).

Lavoro part-time: le novità contenute nel decreto attuativo

Il decreto attuativo del Jobs Act di cui ci stiamo occupando evidenzia l’intenzione del legislatore di dare maggiore importanza al rapporto di lavoro a tempo parziale, considerato ‘inferiore’ (soprattutto dai sindacati) rispetto a quello full time.

Una prima novità contenuta nel D.Lgs. 81/2015 riguarda la possibilità di sostituire il congedo parentale trasformando il rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro parziale. In proposito, l’art. 8 stabilisce che il lavoratore può fare la richiesta di trasformazione una sola volta, in alternativa al congedo parentale o entro i limiti del periodo di congedo che ancora gli spetta ai sensi del D.L.

26.03.2001 n. 151 (Capo V). Il datore di lavoro deve provvedere alla trasformazione delrapporto di lavoro a tempo pieno in part – time entro 15 giorni dalla domanda.

Ancora, la nuova normativa fa venire meno, di fatto, alcune restrizioni contenute nel D.Lgs. 151/2001, con conseguente vantaggio, in particolare, per le imprese nei settori della ristorazione, dello spettacolo o del turismo.

Altra novità è costituita dal venir meno delle tre forme contrattuali relative al lavoro part – time, ovvero quella orizzontale, quella verticale e quella mista. L’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2015 stabilisce espressamente che ‘Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno’.

In sintesi, secondo la nuova disciplina il lavoro a tempo parziale può consistere, indifferentemente, in una riduzione dell’orario lavorativo giornaliero o nell’espletamento della prestazione lavorativa a tempo pieno soltanto in alcuni giorni della settimana. L’art. 12 stabilisce, infine, che le disposizioni di cui al D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 si applicano anche ai dipendenti part-time delle amministrazioni pubbliche ‘con esclusione di quelle contenute negli articoli 6, commi 2 e 6, e 10’. La normativa richiama, altresì, la legislazione speciale in materia.

In conclusione, ecco il video del ‘Question Time’ alla Camera dei Deputati, relativo al lavoro part-time.

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