Nell’ambito di una pubblica gara tutti i partecipanti devono presentare delle offerte, in modo tale da permettere alla stazione appaltante (P.A.) di scegliere quella migliore e stipulare quindi il contratto con il contraente che sia stato in grado di soddisfare meglio le sue necessità. Può capitare, però, che i partecipanti presentino un'offerta espressa in lettere,che non coincida con quella in numeri. La giurisprudenza amministrativa, su tale problematica, non ha avuto un orientamento sempre uniforme. Da una parte, infatti, c’è chi ritiene che deve applicarsi l’articolo 72 del Rd n.

827/1924, che privilegia “l'indicazione più vantaggiosa per la P.A.”. Secondo altri, invece, si deve far riferimento all'articolo 119, comma 2, del Dpr n. 207/ 2010 che fa prevalere “il prezzo indicato in lettere”.

Una recente Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha risolto finalmente tale contrasto giurisprudenziale. Il caso da cui trae origine la sentenza n.10/2015 riguarda appunto una S.r.l. che partecipava ad una gara indetta dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presentando, sull’importo a base d’asta, un ribasso percentuale con una formula che evidenziava una discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere.

Riflessioni dell’Adunanza Plenaria sul caso di specie

La vicenda viene sottoposta dal Consiglio di Stato all'esame dell'Adunanza Plenaria, la quale ha esaminato il rapporto fra l'articolo 72 Rd n.827/1924, ancora vigente, e l’articolo 119 comma 2 Dpr n.207/2010. Essa si è soffermata sull’orientamento giurisprudenziale maggioritario, che sottolinea come i due articoli sopracitati abbiano in realtà due ambiti applicativi differenti.

L’articolo 72 R.d. n.827/1924, infatti, ha come obiettivo principale l'interesse economico dello Stato, e disciplina anche delle fattispecie che non rientrano all'interno delle ipotesi previste dal Codice dei Contratti. Esso, quindi, rappresenta una norma di carattere generale, che si pone come un criterio risolutivo delle incongruenze relative all'offerta da utilizzare in assenza di diversi rimedi.

L'articolo 119 comma 2, invece, si riferisce solamente alle fattispecie di ribassi su prezzi unitari. Il Collegio, alla fine, arriva a ritenere che tale orientamento un tempo prevalente, oggi è da ritenersi del tutto superato, proprio perché il criterio enunciato dall'articolo 119 comma 2 D.p.r n. 207/2010 rappresenta l’espressione di un principio di portata generale.

La decisione risolutiva: prevale l'articolo 119 comma 2

L’Adunanza Plenaria ha statuito che sebbene l'articolo 119comma 2 D.p.r n. 207/2010 si riferisca ad una fattispecie di aggiudicazione ben precisa (quella appunto sui ribassi su prezzi unitari), lo stesso può applicarsi anche ad altre tipologie di aggiudicazione, dato che risponde meglio al rispetto della "par condicio" fra i concorrenti e all’esigenza del buon andamento dell'azione amministrativa.

Ne consegue che il criterio dell’articolo 119 comma 2 è in lineacon la disciplina sui contratti pubblici, la cui finalità è proprio quella di soddisfare un'esigenza di certezza per i concorrenti e per la stazione appaltante. Il Dlgs n.163/2006 sui contratti pubblici ha inoltre natura derogatoria rispetto al R.d. n. 827/1924, che si riferisce a procedure pubbliche relative a contratti passivi e non attivi, che sono invece disciplinati dal Dlgs n.163/2006. Per info di diritto, premi il tasto segui accanto al mio nome.