Nel concetto di mobbing rientrano un insieme di condotte che consistono sia in continue critiche all’operato del lavoratore, nell’assegnazione di compiti dequalificanti, o che si estrinsecano in unaemarginazione del lavoratore attraverso la non comunicazione e l’ostilità. Tutte queste forme di mobbing in definitiva tendono a mortificare la sua personalità, ledendone quindi l’integrità psicofisica. Ne può conseguire quindi l’insorgenza di una situazione di costante tensione e stress nel dipendente che possono altresì causare la nascita di una patologia o l’aggravamento di una già preesistente.

La giurisprudenza su questo tema ritiene che quando si procede alla liquidazione del danno (da mobbing, da infortunio, da malattia professionale), verificatosi nel luogo di lavoro, occorre far riferimento all’articolo 41 del cod.pen.. Esso infatti enuncia il cosiddetto principio dell’equivalenza delle condizioni, secondo cui deve essere riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che ha contribuito alla produzione dell’evento danno in via anche indiretta. In tal senso la presenza di altre cause ritenute idonee a determinare il danno (es. una malattia) non esclude il diritto al risarcimento.

Quando sorge il risarcimento del danno da esclusione lavorativa?

La conferma è arrivata dalla Corte di cassazione con la sentenza n.

9899 del 13 maggio che ha statuito che deve applicarsi il principio di cui all’articolo 41 cp anche nel caso di danno biologico provocato dell’esclusione lavorativa in cui si è venuto a trovare il lavoratore. Danno biologico che si connota per essere un danno conseguenza, disfunzionale, che prescinde dalla capacità economica del danneggiato e che consiste in risvolto negativo che la 'deminutio' della salute determina sulla vita del soggetto.

Protagonista del caso da cui trae origine la sentenza è stato un lavoratore che dopo il ricorso da lui proposto in Tribunale e in Corte d’appello, si è visto riconosciuto il risarcimento del danno biologico, provocato per effetto dell’isolamento lavorativo che era stato costretto a subire. Tale emarginazione aveva infatti determinato l’aggravamento della malattia preesistente consistente in forti crisi d’ansia.

La società datrice di lavoro ha così proposto ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello, in Corte di Cassazione, sottolineando come gli accertamenti del C.T.U. avevano escluso che il luogo di lavoro in cui operava il dipendente potesse ritenessi una concausa del danno alla salute. L’aggravamento della malattia era quindi da ricondurre esclusivamente alla decisione del lavoratore di sospendere la terapia medica. La Cassazione, confermando la sentenza dei colleghi di merito, ha fatto delle puntualizzazioni sul nesso di causalità fra l’emarginazione messa in atto nei confronti del lavoratore e l’evento della patologia.

La Cassazione e il principio di equivalenza della concause

Ad avviso dei giudici di legittimità benché era vero che la sospensione della terapia medica da parte del lavoratore poteva aver contribuito a determinare un peggioramento della malattia, tuttavia l’isolamento cui era stato posto il lavoratore aveva influito altresì negativamente sul suo stato psichico.

La ratio sottesa a tale motivazione è da ricondurre quindi al presupposto della applicabilità al caso di specie e in generale alla materia degli infortuni-malattie sul lavoro, del principio di equivalenza delle concause lavorative nella verificazione dell’evento dannoso. Inoltre il nesso causale fra l’evento e il danno non era stato interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l’evento ed in particolare alla circostanza della sospensione della terapia decisa dal lavoratore. Quindi gli Ermellini, rigettando il ricorso della datrice di lavoro hanno confermato il risarcimento a favore del lavoratore per il 'danno biologico' subito per via dell'emarginazione, che aveva aggravato la patologia preesistente. Per altre info di diritto potete premere il tasto segui.