La pensione di invalidità civile viene erogata dall’Inps a tutto coloro che a seguito di uno specifico accertamento medico sanitario, hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o supera il 74%. La domanda presuppone una serie di requisiti (sanitari, di età, di reddito) che il cittadino deve possedere per poter presentare domanda. L’assegno di invalidità viene erogato inoltre a favore di coloro che hanno un’età fra 18 e i 65 anni. La pensione di invalidità spetta inoltre in base al reddito del soggetto beneficiario. La Corte di Cassazione con la sentenza n.
9292/16 ha fornito dei chiarimenti sui requisiti necessari per l’accesso alla pensione di invalidità civile. La vecchia normativa prima vigente legava il diritto all’assegno mensile di invalidità sia all’accertamento della riduzione della capacità lavorativa, sia al fatto che il richiedente fosse incollocato al lavoro (articolo 13 della L. n118/1971). A seguito della L. n. 247 del 2007 lo stato di inoccupazione ha sostituito l’incollocazione al lavoro e il riconoscimento del diritto all'assegno mensile.
Incollocazione al lavoro e diritto all'assegno mensile
Il caso da cui trae origine la decisione della Suprema Corte ha infatti avuto come protagonista un uomo che si era visto accogliere dai giudici di merito la richiesta dell’erogazione dell'assegno mensile di assistenza con i relativi interessi e con decorrenza dal 1 agosto del 2001.
L’Inps ha dunque proposto ricorso dinnanzi la Corte di Cassazione sottolineando come i giudici dell’Appello avessero errato nel non ritenere necessario l'accertamento del requisito socio-economico dell'incollocazione al lavoro per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile. La Corte, accogliendo il ricorso dell’Ente previdenziale, ha fatto delle puntualizzazioni anche sui cambiamenti intervenuti nel quadro normativo.
Gli Ermellini hanno precisato che il caso di specie dovesse essere deciso in base al testo originario dell'art. 13 della L. n. 118/ 1971 prima della modifica, che prevedeva inoltre la incollocazione e in virtù della L. n. 68 del 1999, l'iscrizione negli elenchi speciali per l’avviamento al lavoro. In tali ipotesi secondo i giudici di legittimità è sufficiente la prova della richiesta di essere sottoposto agli accertamenti medici da parte delle commissioni di cui alla Legge n.
104/92, art. 4. Il disabile deve fornire inoltre la prova di non aver lavorato in quel periodo, prova che può essere fornita anche con presunzioni. Non basta però una semplice dichiarazione dell’interessato (autocertificazione) che non ha efficacia probatoria in sede giurisdizionale, mentre può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno quindi provveduto ad enunciare il principio di diritto per cui nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della legge n. 68/99 e quella della legge n. 247/07, il disabile deve provare sia di non aver svolto alcune prestazione lavorativa, sia di aver domandato l'accertamento da parte delle commissioni mediche di una riduzione dell'attività lavorativa.
Se questo accertamento è anteriore rispetto alla data di decorrenza del requisito sanitario per l'invalidità è necessaria invece la prova di aver ottenuto o quanto meno richiesto l'iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8 della L. n. 68/99. Oggi invece il disabile devo solo dimostrare la mera mancanza di occupazione. Per altre info di diritto potete premere il tasto segui accanto al nome dell'autore.