L'"infortunio in itinere" rappresenta il danno risarcibile nei confronti del lavoratore durante il "normale tragitto" che egli compie, all'andata e al ritorno, dal luogo della propria abitazione a quello di lavoro perimetrato entro un ragionevole arco temporale. Una recente circolare Inail ha inoltre precisato che per “percorso normale” si intende quello effettuato a orari confacenti con quelli lavorativi.

Come recente giurisprudenza conferma il risarcimento dei danni scatta dei confronti dell’INAIL anche se il lavoratore utilizzi, per raggiungere il proprio luogo di impiego, un mezzo di trasporto privato, qualora non ci fossero mezzi pubblici o essi non garantiscono che il lavoratore arrivi in orario al lavoro.

La magistratura di legittimità inoltre ha ricompreso nell'infortunio in itinere anche quelle lesioni subite per una rapina dal lavoratore durante il percorso sopracitato. L’infortunio si ritiene cosi' risarcibile anche in caso di deviazioni o interruzioni effettuate:

  • per ragioni di necessità o per attuare un ordine del superiore;

Quando scatta il risarcimento dei danni?

La Corte di Cassazione sulla questione ha sostenuto con una recente sentenza, la n. 14028/ 2016 quali sono le tipologie di sinistri che possono o meno essere risarcite dall’Inail: in particolare gli Ermellini hanno puntualizzato che deve trattarsi sempre di vicende direttamente collegate con il lavoro.

Benché per ottenere l’indennizzo, influiscono anche le condizioni climatiche e la conformazione dei luoghi in cui si è verificato il sinistro si è sempre precisato che anche l’incidente occorso al lavoratore in bici sul tragitto fra casa e ufficio, va risarcito

Quando l’INAIL non è costretta a pagare il danno ?

Il risarcimento dell’Inail per l’infortunio in itinere benché scatti anche se l’infortunio è dovuto a colpa del lavoratore, tuttavia non copre le ipotesi in sussistano dei comportamenti abnormi.

Il risarcimento del danno è escluso per gli infortuni causati:

  • dall’abuso di psicofarmaci e alcolici ;
  • dall’uso di sostanze stupefacenti;

Ne consegue che l’infortunio in itinere è tale solo in presenza di 2 presupposti:ovvero l’occasione di lavoro e la causa violenta.

Infine ricordiamo che l'indennizzo offerto dall'Inail non copre l'intero danno subito dal lavoratore. Quest’ultimo inoltre non potrà cumulare l'indennizzo Inail con quello già ricevuto dalla propria compagnia assicurativa.