Come molti sanno il bollo auto è una tassa che si prescrive in 3 anni. Ciò significa che nel corso del 2017, non è più dovuto il bollo 2013, salvo nei casi in cui si sia ricevuta una cartella esattoriale durante questo arco temporale. In tali ipotesi infatti gli effetti della legittimità dell’accertamento consistono principalmente nella interruzione della prescrizione che ricomincia a decorrere nuovamente da capo, per altri 3 anni

L’iter burocratico ha infatti inizio con l’invio, all'automobilista in difetto, di una lettera,che lo informa che il bollo auto relativo all’auto di sua proprietà, risulta essere stato non pagato e che l’inadempienza verrà sanata con il suo pagamento, entro 30 giorni dalla data di notifica dell’avviso, dopodiché il debito verrà iscritto a ruolo.

L’iscrizione a ruolo comporta la notifica della cartella di pagamento. Si hanno quindi 2 mesi di tempo per pagare il debito. Nel caso di mancato pagameno scatta l’avvio delle relative relative procedure cautelari

Cosa fare se si riceve una cartella esattoriale?

In questi giorni, stanno arrivando a molti italiani numerose cartelle esattoriali che richiedono il pagamento di un bollo del 2013. Ebbene quindi precisare che la cartella che si riceve e’ in realtà illegittima proprio perché è già prescritta la tassa

Nulla è più dovuto dall’automobilista che non riceve la notifica della cartella esattoriale di Equitalia entro il 31 dicembre del 3^ anno successivo a quello in cui il bollo è dovuto. Equitalia invia la cartella di pagamento perché sostiene che la prescrizione di una cartella di pagamento non impugnata sarebbe sempre e comunque pari a 10 anni, allo stesso modo di una sentenza definitiva.

In realtà molta giurisprudenza di legittimà sostiene al contrario che la cartella di pagamento non è un titolo esecutivo di natura giudiziale. Recentemente anche una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, la n. 23397/16 ha infatti sostenuto che quando anche la cartella dovesse diventare definitiva, perché non contestata, la prescrizione resterebbe quella prevista dalla legge per il singolo tributo.

Nel caso del bollo auto, se l’automobilista non contesta la cartella entro 60 giorni e dopo più di 3 anni riceve il fermo auto o pignoramento, la misura applicata è illegittima.

Come difendersi in questi casi ?

La cartella illegittima può essere contestata presentando:

  • un’istanza di sospensione a Equitalia, entro 60 giorni dalla notifica della cartella. La parola quindi passerà ad Equitalia che deve rispondere entro 220 giorni. Durante questo termine opera la sospensione della cartella. In mancanza di una dichiarazione di Equitalia la cartella di pagamento si considera illegittima e quindi viene indirettamente annullata. in caso di una risposta negativa da parte dell’Agente di riscossione si deve procedere ad incardinare ricorso
  • un ricorso in CTP entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, depositando l’istanza di mediazione, prima del ricorso