Nella maggior parte degli incidenti stradali viene richiesto il risarcimento sia dei danni fisici sia di quelli al proprio veicolo. Nei primi rientra sicuramente il cosiddetto colpo di frusta ovvero il trauma da distorsione del rachide cervicale. In tali ipotesi per ottenere il risarcimento dei danni il soggetto infortunato deve però fornire la prova della presenza di microlesioni attraverso un esame clinico di natura strumentale. Sul punto infatti la giurisprudenza ha sempre ritenuto non sufficiente il certificato del medico o del pronto soccorso che riscontri il trauma alla spalla o al collo, essendo quindi necessario che tale trauma sia accertato attraverso una radiografia.

Un cambio di rotta c’è stato dapprima con la recente pronuncia del Giudice di pace di Venezia che sul colpo di frusta ha statuito che la compagnia di assicurazione non può richiedere altri accertamenti strumentali laddove gli esami radiologici non riescono a rilevare le alterazioni dei tessuti molli paravertebrali. In tali ipotesi si deve quindi riconoscere il danno biologico permanente all’infortunato. Recentemente poi la Cssazione con un’altra sentenza ha enunciato un principio ancora più importante

Mutamento della giurisprudenza: un nuovo principio di diritto

Gli Ermellini con la sentenza n.18773/2016 hanno affermato infatti la non necessità di una diagnosi strumentale per il risarcimento del danno biologico micro permanente (sino al 9%).

Ne consegue che è rimessa alla discrezionalità del medico legale stabilire di quali strumenti si deve servire per valutare un danno facendo cosi’ ricorso anche a strumenti diversi dai soli referti per immagini. La pronuncia in questione si incastona all’interno del dibattito sulla risarcibilità del danno permanente finora ancorato al presupposto del solo “accertamento clinico obiettivo", e quindi in presenza di un documento diagnostico per immagini.

A schierarsi contro questa impostazione avallata in primis dalla Corte Costituzionale (sentenza numero 235/2014) si è posta prima la dottrina e poi la giurisprudenza. La Cassazione si fa quindi promotrice di una nuova posizione che da un lato assegna un importanza primaria al ruolo del medico e alla sue abilità e competenze nel comprendere in quali casi la diagnosi strumentale non può essere evitata, dall’altro ribadisce che l’accertamento strumentale non è una condicio sine qua non della risarcibilità dei pregiudizi biologico.

Per la Cassazione il Colpo di frusta va risarcito anche se non c’è radiografia

I giudici di piazza Cavour hanno affermato che l'articolo 32, comma 3-ter e 3-quater, del D. L. n. 1/2012, deve esser letto "in correlazione alla necessità, enunciata dagli artt. 138 e 139 cod. ass., che il danno biologico sia "suscettibile di accertamento medico-legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”, esplicando entrambe le norme i criteri scientifici di valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale. In conclusione il danno alla persona per lesioni di lieve entità può essere risarcito anche quando le lesioni siano accertate non strumentalmente, ma obbiettivamente da parte di un medico legale, in applicazione delle leges artis.