È stato reso noto oggi, 19 ottobre 2026, il parere della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, un pronunciamento sul caso che ha coinvolto il Lecce e il calciatore Lameck Banda. L’istanza, presentata dal club salentino, riguardava il contratto del giocatore, risultato irreperibile nei mesi scorsi. La questione centrale era la possibilità di sospendere la retribuzione nell'ambito dei controlli finanziari per le società professionistiche.
Il pronunciamento sul caso Banda
La Commissione ha chiarito il rapporto tra un contenzioso pendente e il calcolo dei debiti rilevanti per le verifiche sull’equilibrio dei club. Il parere afferma che, sebbene la pendenza di una controversia non sia sufficiente a escludere le obbligazioni dai debiti complessivi per i controlli finanziari (art. 95 Noif Figc), va considerato quanto previsto dall'Accordo Collettivo Figc/Lega Calcio Serie A/Aic. Questo accordo, infatti, permette la sospensione dell'obbligo di corresponsione della retribuzione in caso di irreperibilità di un tesserato.
Il punto focale risiede nella specificità dell’irreperibilità del calciatore. Mentre un contenzioso non elimina automaticamente un’obbligazione dai debiti da valutare, nel caso di Lameck Banda l’Accordo collettivo tra Figc, Lega Calcio Serie A e Aic è stato riconosciuto come riferimento normativo prevalente, autorizzando la sospensione dello stipendio.
Contesto e precedenti consultivi
La vicenda si inserisce nel contesto del trasferimento, definito burrascoso, di Banda dal Lecce all’Al-Swehly Sports Club. Il parere è rilevante perché è la prima istanza consultiva richiesta da un club vigilato, dopo quello domandato dalla Figc a gennaio sulla modifica dell’indicatore di costo del lavoro allargato.
La richiesta rientra nei poteri consultivi attribuiti alla Commissione dal Decreto Legislativo del 28 febbraio 2021. Tale normativa consente ai club vigilati di rivolgersi all’organismo in via preventiva per chiarimenti interpretativi.