Il Tar della Toscana ha respinto la domanda cautelare presentata da un'associazione e da altri ricorrenti, che contestavano le modifiche al regolamento comunale sugli affitti brevi approvate dal Consiglio comunale di Firenze il 4 giugno 2026. La decisione, depositata il 25 settembre 2026, lascia in vigore le nuove disposizioni comunali, le quali erano state impugnate con la richiesta di sospensione immediata.
I giudici amministrativi hanno motivato il loro pronunciamento indicando che i motivi del ricorso necessitano di un “adeguato approfondimento in sede di trattazione del merito”.
La richiesta dei ricorrenti di sospendere i provvedimenti in attesa dell'esame della causa è stata giudicata inammissibile, poiché il pericolo di subire un danno nel periodo precedente alla decisione di merito è stato formulato “in termini assolutamente generici”, non fornendo elementi sufficienti a giustificare un intervento cautelare urgente.
La portata della decisione cautelare
È fondamentale sottolineare che questa decisione del Tar riguarda esclusivamente la fase cautelare e non entra nel merito del contenuto del ricorso. Il Tribunale ha negato la sospensione delle disposizioni, confermando l'efficacia delle misure approvate dal Consiglio comunale. L'esame approfondito delle censure e delle argomentazioni proposte dai ricorrenti sarà affrontato nella successiva fase di merito, come specificato nell'ordinanza.
Palazzo Vecchio, sede dell'amministrazione comunale di Firenze, ha prontamente comunicato l'esito di questo importante passaggio. L'assessore allo sviluppo economico e al turismo, Jacopo Vicini, ha espresso soddisfazione per la decisione, evidenziando come le misure adottate siano strategiche per il futuro di Firenze. Vicini ha inoltre richiamato il meticoloso lavoro di studio e analisi condotto dall'amministrazione prima dell'introduzione delle modifiche al regolamento, a riprova della ponderatezza delle scelte operate.
Il quadro normativo fiorentino sugli affitti brevi
La questione delle locazioni turistiche brevi a Firenze si inserisce in un contesto normativo più ampio e consolidato. A tal proposito, una precedente sentenza del Tar Toscana, la n.
1752 del 9 settembre 2026, ha già fornito importanti indicazioni riguardo al Piano Operativo comunale e alla disciplina della residenza temporanea. Tale disciplina include non solo le locazioni turistiche brevi, ma anche affittacamere, bed and breakfast e altre strutture extra-alberghiere, stabilendo un chiaro divieto di nuovo insediamento nell'area del centro storico UNESCO della città.
La sentenza n. 1752 ha ribadito con forza il principio secondo cui i Comuni, nell'esercizio delle proprie competenze urbanistiche, hanno la facoltà di introdurre condizioni, limitazioni e persino divieti per l'insediamento di nuovi usi residenziali temporanei in specifiche zone del territorio. Queste misure sono considerate legittime quando mirano a tutelare la residenzialità stabile, la vivibilità urbana e l'identità storica e culturale dei centri storici, elementi cruciali per la sostenibilità e il benessere della comunità locale.