La Corte di Cassazione con sentenza n. 12413/2016 ha statuito che Equitalia non deve sempre risarcire lo stress subito dal cittadino per l’iscrizione di fermo poi ritenuto illegittimo. La condanna al risarcimento del danno, che può essere pronunciata anche d'ufficio dal giudice d'appello, presuppone l'accertamento dell'inesistenza del diritto vantato da Equitalia. Inoltre per ottenere il risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 96 cod. proc. civc è indispensabile provare la mala fede o la colpa grave di Equitalia.
Il caso da cui trae origine la sentenza ha avuto come protagonista un contribuente che aveva provato a chiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per l’immotivata adozione del fermo amministrativo ritenuto da lui illegittimo.
La Suprema Corte, nel rigettare il suo ricorso ha tracciato un discrimen fra i danni che possono ritenersi risarcibili e quelli che non lo sono. In particolare i danni consistenti in fastidi, disagi, ansie sono insuscettibili di essere monetizzati perché ritenuti dalla magistratura bagatellari. Nel caso di specie non era inoltre stata provata la mancanza della normale prudenza in capo all'agente della riscossione
Casi in cui è possibile ottenere il risarcimento
Appare dunque palese che i giudici di piazza Cavour si sono schierati di fatto dalla parte del concessionario di riscossione, ignorando quindi le ragioni di tutti quei contribuenti che sempre più spesso si vedono vessati dalle inefficienze e dagli errori di Equitalia.
Tuttavia gli Ermellini hanno provveduto, anche per venire un po' incontro al cittadino, ad individuare delle ipotesi in cui è possibile chiedere il risarcimento dei danni.
Due sono i casi in cui è possibile formulare una richiesta di tal genere, che può essere disposta anche d’ufficio, cioè:
- in presenza di un danno grave (patrimoniale o non patrimoniale);
- se c’è una responsabilità aggravata (ex articolo 96 codice procedura civile).
In presenza di tali presupposti è quindi certamente possibile ricevere il giusto indennizzo, che è in primis subordinato alla presenza di un pregiudizio effettivo.
Ne consegue che è possibile ottenere l’indennizzo solo se viene accertato il prodursi di un concerto e reale effetto negativo che si ripercuote sul contribuente.
Nella casistica giurisprudenziale rientrano ad esempio i casi di licenziamento del lavoratore a causa di un fermo auto illegittimo o la perdita della commessa da parte dell’agente di commercio.
Allo stesso modo dell’ipoteca su un immobile che blocca definitivamente le trattative di acquisto dello stesso.
Il contribuente devo inoltre fornire la prova che Equitalia abbia agito senza la mancanza della dovuta prudenza ed abbia quindi resistito in giudizio con la consapevolezza dell’infondatezza della sua pretesa, cioè con malafede o colpa grave. Sebbene sia difficile dimostrare la malafede, è possibile fornire comunque la prova della colpa grave. E’ pero opportuno, presentare, in via preliminare, un ricorso in autotutela all’Agente della riscossione oltre che all’Agenzia delle Entrate dove vengono messe in evidenza le ragioni dell’illegittimità dell’atto. In tal modo essi possono rettificare il proprio operato. La sanzione processuale per responsabilità processuale scatta anche quando la rettifica non viene effettuata. Per altre info di diritto potete premere il tasto segui accanto al nome.