D’ora in poi chi si fa male cadendo ad esempio da un motociclo, potrà non vedersi riconosciuto il risarcimento del danno da parte del comune, qualora l’incidente sia dovuto a una buca sul manto stradale, una crepa, delle disconnessioni, o delle aperture ai tombini. A dirlo è stata la Cassazione con la recente sentenza 12174/2016 che abbracciando un orientamento minoritario, ha di fatto ristretto le ipotesi in cui è possibile risarcire un automobilista o un motociclista un semplice passante per i danni fisici cagionati dalle imperfezioni della strada come buche, marciapiedi con le mattonelle divelte, avvallamenti ecc.

Nello specifico il comune non è responsabile per la caduta, ogniqualvolta la strada dissestata è nota al danneggiato. Le regole in tema di onere della prova si fanno più stringenti per ottenere il risarcimento, nel senso che il danneggiato deve dimostrare che non conosceva la strada e che quindi non si trattava di un percorso abituale. Quindi non basta più che il cittadino caduto nella buca dimostri l’esistenza di un pericolo occulto sulla strada, non evitabile con l’ordinaria diligenza.

Cittadino caduto in una buca: quali conseguenze?

La vicenda da cui trae spunto la sentenza ha riguardato appunto il verificarsi di una brutta caduta di un centauro a causa di una buca non vista. Dopo che Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria, la Corte d'appello ha ribaltato la decisone di I^ grado e ha rigettato tale domanda sul presupposto che l'evento dovesse essere causalmente ricondotto al solo comportamento colposo dell'infortunato.

I giudici d’Appello infatti hanno ritenuto tra l'altro che, poiché il ragazzo abitava nelle vicinanze del luogo dove era accaduto il sinistro, ben conoscesse le insidie e le asperità della strada potendo quindi evitare il tutto utilizzando la propria diligenza e accortezza. Il motociclista quindi ha deciso di proporre ricorso in Cassazione contro la sentenza che ha di fatto liberato l'amministrazione dalla responsabilità ai sensi dell'articolo 2051 del cod.

civ.

La Cassazione quindi, abbracciando la decisione dei colleghi d’appello non ha ravvisato una responsabilità a carico del Comune per non aver chiuso la buca e anche per non averla segnalata. Gli Ermellini hanno ritenuto credibile e convincente la tesi della Corte d'appello secondo cui la responsabilità era da addebitare esclusivamente all'utente danneggiato che avrebbe dovuto percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia.

Esclusione della responsabilità della PA presupposti

Si tratta di una decisione che esclude il risarcimento del danno tutte le volte in cui l’infortunio si verifica vicino casa o lavoro sussistendo in tali casi una presunzione da parte della vittima della conoscenza che la strada è dissestata. In tali casi quindi non si può parlare di alcuna “insidia o trabocchetto” nella strada, che in precedenza permetteva il riconoscimento automatico del risarcimento. Le immediate conseguenze della presente statuizione sono riconducibili al fatto che per ottenere il risarcimento, l’utente danneggiato deve superare la “presunzione di conoscenza del pericolo” benchè il codice civile stabilisca una responsabilità oggettiva a carico del custode o proprietario della strada (ente locale) per tutti i danni arrecati a terzi, salvo che non fornisca la prova che il fatto si è verificato per caso fortuito. Per altre info di diritto potete premere il tasto segui accanto al nome