Dei paradossi della legge italiana in materia di alcol test ne avevamo parlato ad Agosto (vedi Rifiutarsi di sottoporsi a etilometro: i paradossi della legge italiana) con un articolo che alcuni utenti social aveva scambiato per una bufala: 'Chi rifiuta di soffiare all'etilometro rischia il massimo della pena, non dite cavolate', aveva tuonato qualcuno. Ma non si trattava di una bufala, e una nuova sentenza della Cassazione pronunciata pochi giorni fa - sent. n. 42255/17 del 15.09.2017 - ha confermato l'orientamento giurisprudenziale di cui avevamo parlato, archiviando per 'particolare tenuità del reato', il procedimento contro un automobilista che si era rifiutato di sottoporsi all'etilometro.
Ma procediamo per gradi.
Alcol test: cosa dice la legge
Le sanzioni previste in caso di positività all'etilometro sono graduali, e si inaspriscono con l'aumentare del tasso alcolico riscontrato. Il limite da non superare è quello di 0,5 grammi di alcol per litro di sangue, soglia oltre alla quale scattano le sanzioni. Con un tasso alcolico superiore a 0,5% ma inferiore a 0,8% l'automobilista è punito con una multa da 532 a 2.127 euro e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi. In questo caso non c'è rilevanza penale, si rischia solo una sanzione amministrativa. Superata la soglia di 0,8% il reato diventa penale, e se il tasso alcolico non supera 1,5% l'ammenda è da 800 a 3.200 euro, che aumenta da un terzo alla metà se il reato è commesso notte tempo, dalle 22.00 alle 07.00.
È inoltre prevista la reclusione fino a 6 mesi e la sospensione della patente da 6 a 12 mesi. Se l'esito dell'alcol test supera la soglia di 1,5% si rischia il massimo previsto: reclusione da 6 a 12 mesi, multa da 1.500 a 6mila euro - che aumenta da un terzo alla metà in caso il reato sia commesso tra le 22.00 e le 07.00 - la sospensione della patente da uno a due anni che aumenta da 2 a 4 anni se l'automobile è intestata a una terza persona.
Il paradosso
La legge prescrive che chi si rifiuta di sottoporsi all'etilometro debba essere punito con il massimo della pena prevista in caso di positività, ovvero come se il soggetto risultasse positivo con un tasso alcolico superiore a 1,5%. Tuttavia l'orientamento della magistratura sembra essere quello - confermato dalla sentenza citata - di 'perdonare.
il reato, archiviandolo senza procedere contro chi ha commesso il reato. Questo perché il reato rientra tra quelli che possono essere ritenuti 'tenui' e quindi 'perdonabili'. Questo non significa che l'interessato la passi completamente liscia: resta la sospensione della patente di guida e la decurtazione dei punti della patente - ovvero le sanzioni amministrative previste - così come il soggetto si vedrà 'macchiare' la sua fedina penale. Ma non ci sarà nessuna multa e nessun processo a carico della persona 'perdonata'.
Di contro chi viene scoperto con un tasso alcolico superiore a 0,5% ma non oltre lo 0,8% secondo la legge non è 'perdonabile', in quanto l'archiviazione per la 'tenuità del reato' è prevista solo per i reati penali, e non per quelli amministrativi. Ed in questo caso la persona oltre alla sospensione della patente dovrà pagare l'ammenda prevista, che va da 532 a 2.127 euro.