L'avvocato Alessandro Cannevale è intervenuto a Perugia il 30 settembre 2026, esprimendo la sua posizione sul delicato caso delle intercettazioni che hanno coinvolto legali estranei al procedimento durante i colloqui con i propri clienti. Il suo commento giunge in seguito alle dichiarazioni del ministro Carlo Nordio e si focalizza sulla concreta possibilità di una futura condanna dell'Italia per violazione della Carta europea dei diritti dell’uomo. Cannevale ha sottolineato come sia comprensibile la preoccupazione per un'eventuale sanzione, il cui costo ricadrebbe interamente sui contribuenti.

Il fulcro della questione risiede nelle intercettazioni di avvocati non direttamente coinvolti nell’indagine, registrati mentre svolgevano la loro attività professionale con gli assistiti. La Procura di Perugia, in merito a tali captazioni, ha richiesto al giudice per le indagini preliminari (gip) la distruzione delle intercettazioni non strettamente connesse alla penalista indagata. L'udienza tra le parti interessate è tuttora in corso. Al centro del dibattito vi è il tema cruciale della riservatezza dei colloqui tra difensore e assistito e il divieto assoluto di captazione previsto per questa tipologia di comunicazioni.

La richiesta di distruzione delle registrazioni

Nel contesto del procedimento perugino, la richiesta avanzata dal pubblico ministero mira alla distruzione di registrazioni considerate inutilizzabili, in quanto frutto di captazioni illecite di colloqui tra difensore e assistito.

Una nota dell'Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI) ha specificato che si tratta di 90 segmenti di registrazione relativi a conversazioni tra difensori del tutto estranei all'indagine e i loro assistiti, oltre a 27 intervalli concernenti i colloqui della professionista indagata con assistiti differenti da quelli indicati nell’autorizzazione emessa dal giudice.

L'Unione delle Camere Penali Italiane ha richiamato l'articolo 103 del codice di procedura penale, il quale impone l'interruzione immediata delle operazioni di intercettazione qualora emerga che il colloquio rientri tra quelli espressamente vietati. Secondo la posizione dell'organismo dell'avvocatura penale, la semplice mancata trascrizione o utilizzazione processuale non sana la violazione del divieto assoluto posto a tutela del diritto di difesa.

L'UCPI ha quindi richiesto che, prima di procedere alla distruzione, vengano conservati tutti gli elementi necessari a permettere agli interessati di verificare in modo trasparente quali conversazioni siano state intercettate, con chi, per quanto tempo e con quali contenuti.

Il contesto richiamato dall’avvocatura penale

Con una delibera del 31 luglio, l’Unione delle Camere Penali Itl'