Il gip di Perugia si è riservato sulla richiesta di estensione del contraddittorio nell’udienza per la distruzione delle intercettazioni. Le registrazioni, effettuate nelle sale colloqui del carcere umbro, riguardano conversazioni tra avvocati e clienti. Tali captazioni interessano persone estranee a un’indagine principale, autorizzate per una penalista accusata di concorso in un giro di droga.

L’istanza di estensione è stata presentata da un avvocato rappresentante alcune parti. L’udienza, prevista per il 2 ottobre 2026, è stata rinviata per un impegno del gip.

La questione rimane la richiesta di eliminare le registrazioni, considerate illegittime in quanto riferite a soggetti non coinvolti nell’indagine.

La posizione del difensore della penalista indagata

L’avvocato Alessandro Cannevale, difensore della penalista indagata, ha spiegato di aver “chiesto da tempo la copia delle registrazioni non autorizzate per l'esercizio dei propri diritti conseguenti alla violazione della legge”. Questa richiesta si focalizza sulle registrazioni effettuate senza autorizzazione e mira a garantire la tutela dei diritti delle persone interessate dalle captazioni.

Cannevale ha sottolineato l'importanza di consentire l’esame delle registrazioni illegittime, affermando che il diritto di copia debba essere riconosciuto a legali e detenuti.

Il difensore ha evidenziato come tali copie siano fondamentali per la strategia difensiva e la protezione dei diritti personali. Ha aggiunto: “Fatto questo, non avremo alcuna obiezione alla distruzione delle registrazioni originali, che sono pacificamente inutilizzabili nel procedimento”.

Il quadro normativo sulle comunicazioni difensive

La vicenda solleva questioni cruciali sulla disciplina processuale che tutela le garanzie di libertà del difensore. L’articolo 103 del codice di procedura penale stabilisce che non è consentita l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni che coinvolgano difensori, investigatori privati autorizzati e incaricati, consulenti tecnici e ausiliari. La proibizione si estende alle comunicazioni tra questi soggetti e le persone da loro assistite, a salvaguardia del segreto professionale e del diritto alla difesa.

La medesima norma prevede che l’autorità giudiziaria o gli organi competenti debbano agire nel rispetto di tali principi, garantendo l'integrità del rapporto fiduciario tra avvocato e cliente e la piena esplicazione del diritto di difesa.