Buone notizie per le lavoratrici mamme: sono in arrivo nuove norme a favore della maternità che comporteranno risvolti positivi sia di natura giuridica che economica.

Le norme andranno ad integrare, o a modificare, il decreto legislativo numero 151 del 26 marzo 2001, ovvero il testo unico in materia di sostegno alla maternità, mentre altre misure riguarderanno anche la nota Legge 104/1992 relativa all'assistenza delle persone portatrici di handicap, oltre alle modifiche in arrivo anche per i papà in tema di congedo parentale. Leggiamo, dunque, nel dettaglio i provvedimenti di cui si parla, esaminati nel Consiglio dei ministri del Governo Renzi lo scorso 20 febbraio: lo schema di approvazione è quello del decreto legislativo in attesa dell'approvazione definitiva.

Congedi di maternità per le donne lavoratrici: le novità riguardanti anche l'uomo e la Legge 104/1992

Per quanto riguarda il congedo di maternità relativo al periodo che va dai 2 mesi prima del parto ai 3 mesi successivi al parto stesso, la novità riguarda la possibilità di recuperare i periodi di congedo non utilizzati nei casi di parto anticipato. Infatti, la nuova norma dovrebbe regolare i parti che avvengano in anticipo rispetto alla data presunta: in tal caso, il periodo di congedo non fruito non andrà perso, ma andrà ad aggiungersi ai tre mesi di congedo previsti per il post parto.

Altra novità riguarda la possibilità per la mamma lavoratrice di chiedere la sospensione del congedo nel caso in cui il neonato venga ricoverato in una struttura pubblica o privata.

Tale disposizione, riguardante anche i casi di adozione e di affidamento, potrà essere fruita una sola volta per ciascun figlio e dovrà essere sempre accompagnata dall'attestazione medica che indichi lo stato di salute della donna.

Le novità riguardano anche il papà lavoratore: in caso di morte o di grave infermità della madre, potrà astenersi dal lavoro per tutto il periodo del congedo di maternità.

Tale diritto andrà esteso anche al caso in cui la donna lavora come autonoma.

Ulteriore passo in avanti normativo può essere considerata la modifica dell'attuale Legge 104 del 1992: in presenza di un minore con grave situazione di handicap, sia la mamma che il papà manterranno il diritto all'astensione del lavoro per sei mesi (come avviene attualmente), ma il periodo di fruizione è allungato dagli attuali 8 ai 12 anni di vita del figlio, ulteriormente allungabili.

Se il congedo parentale è utilizzato entro il sesto anno, mamme e papà avranno diritto ad un'indennità del 30% sulla retribuzione, per un periodo massimo di 6 mesi tra i due genitori. Nessuna indennità è prevista, invece, per congedi goduti tra il settimo ed il dodicesimo anno di età del bambino.