Fra le proposte shock di Berlusconi, tiene banco la promessa, in caso di una vittoria della coalizione di cui è Presidente, della riproposizione di un nuovo condono tombale.

Si tratta di una misura che è stata riproposta anche negli anni addietro e che sicuramente ha garantito alle casse dello Stato degli incassi considerevoli; infatti secondo i dati attualizzati, tutti i condoni precedenti hanno fatto incassare la bellezza di 123 miliardi di euro a partire dal 1973.

Bisogna però onestamente mettersi nei panni di chi le tasse le ha sempre pagate, ma lascio a tutti voi le debite considerazioni; analizziamo le caratteristiche salienti del condono tombale, partendo dall'ultimo effettuato nel 2003.

Com'era il precedente condono tombale

Il condono tombale, o meglio ancora la definizione automatica delle imposte consente di regolarizzare le imposte relative alle dichiarazioni presentate. L'adesione al condono tombale comporta la necessità di sanare tutti i periodi d'imposta per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni sono scaduti.

E' anche possibile sanare un solo settore impositivo (imposte dirette e assimilate o Iva).

Il "condono tombale" si perfeziona mediante la presentazione di un'apposita dichiarazione e con un versamento per ciascun periodo d'imposta.

Prendendo come esempio il condono previsto nella Finanziaria del 2003, era stato stabilito che il versamento per le imposte sui redditi e relative addizionali, le imposte sostitutive, l'Irap, il contributo straordinario dell'Europa e dell'imposta sul patrimonio netto doveva essere pari all'8% delle imposte lorde e delle imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione originariamente presentata; se ciascuna imposta lorda o sostitutiva era risultata di ammontare superiore ad € 10.000, sulla parte eccedente si applicava la percentuale del 6%, se superiore a € 20.000, su quest'ultima eccedenza la percentuale è pari al 4%.

Per quanto concerneva l'Iva, era stato stabilito che il versamento doveva essere pari alla somma del 2% dell'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente, per le quali l'Iva era divenuta esigibile nel periodo di imposta e del 2% dell'imposta detraibile nel medesimo periodo; se l'imposta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi o l'imposta detraibile superavano gli importi di € 200.000, sulla parte eccedente si applicava la percentuale dell'1,5%, se superava € 300.000, la percentuale che si applicava sull'eccedenza era pari all'1%.

Inoltre, era previsto un limite superiore al tombale ai fini Iva, che ne riduce il costo. Infatti, era stato disposto che le somme dovute devono essere ridotte nella misura dell'80% per la parte che eccede l'importo di € 11.600.000.



L'adesione al "condono tombale" comporta la preclusione di ogni accertamento, l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, nonché l'esclusione della punibilità per alcuni reati tributari qualora si provveda, in quest'ultimo caso e nelle ipotesi previste dall'articolo 14 della Finanziaria 2003, alla regolarizzazione contabile delle attività (anche detenute all'estero) secondo le modalità previste in tale articolo.

L'eventuale condono tombale dovrebbe riguardare anche la rottamazione delle cartelle Equitalia, intendendo ciò come l'abbattimento dei compensi di riscossione e degli interessi.