Ormai anche in Italia non si conta più il numero di separati e divorziati. Una delle questioni più spinose che riguarda i rapporti tra ex coniugi è quella relativa all'obbligo degli alimenti e all'obbligo del mantenimento. Ma qual è l'effettiva differenza tra le due obbligazioni?
L'orientamento prevalente, supportato dai dettami della Corte Suprema di Cassazione, evidenzia che il mantenimento presuppone una prestazione di contenuto più ampia rispetto a quella alimentare. Quindi il mantenimento riguarda non soltanto i bisogni essenziali, ma tiene conto anche del tenore di vita della famiglia di appartenenza.
Ci deve essere, pertanto, un dovere di assistenza materiale imprescindibile.
In passato, invece, la dottrina tendeva ad equiparare l'obbligo al mantenimento con quello alimentare e quello assistenziale. Senza fare alcuna differenza nè per natura, nè per disciplina.
La riforma del diritto di famiglia ha parificato la posizione dei coniugi rispetto al diritto di mantenimento in caso di separazione. Il diritto al mantenimento, in via generale, spetta al coniuge che non abbia avuto responsabilità nella separazione.
Affrontiamo adesso la questione mezzi e disponibilità dell'obbligato. Interessante, a tal proposito, la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'articolo 145 del Codice civile nella parte in cui imponeva al marito il mantenimento della moglie, prescindendo da ogni valutazione sui mezzi eventualmente a disposizione della medesima.
L'assegno di mantenimento deve essere corrisposto al coniuge decorre dal giorno della comparizione dinanzi al giudice del Tribunale.