L'Inps ha recentemente emanato lacircolare 40/2013 con la quale intende chiarire gli aspetti relativi al congedoobbligatorio o facoltativo di cui può usufruire il padre, nei primi 5 mesi divita del bambino.

Di congedo obbligatorio e congedofacoltativo ne ha parlato la legge 92/2012 che intende promuovere una culturadi maggiore condivisione dei compiti della cura dei figli all'interno dellacoppia e conciliare la vita familiare equella lavorativa dei genitori.

All'art. 4, comma 24 si dispone peril padre lavoratore dipendente, la possibilità di usufruire, entro il quintomese di vita del figlio, di un congedoobbligatorio (di un giorno) e un congedo facoltativo , alternativo al congedodi maternità della madre (due giorni).

Il congedo obbligatorio del padreè un diritto autonomo ed è considerato aggiuntivo a quello della madre, quellofacoltativo, invece, è un diritto essenzialmente derivato da quello della madrelavoratrice.

Tale disciplina si estende , a tuttii casi di genitorialità, siano essi per parto, adozione e affidamenti avvenuti dal1 gennaio 2013.

Per il padre adottivo oaffidatario il termine di cinque mesi decorre dall'effettivo ingresso infamiglia del minore o in Italia, in caso di adozione internazionale.

I giorni di congedo obbligatorioo facoltativo danno diritto ad una indennità giornaliera per il padrelavoratore, pari al 100 % della retribuzione, a carico dell'INPS ma anticipatadal datore di lavoro.

Il padre lavoratore che vogliausufruire dei giorni di congedo deve presentare richiesta scritta al datore dilavoro, con un preavviso di almeno 15 giorni ed il datore di lavoro è tenuto acomunicare all'INPS i giorni di congedo effettivamente utilizzati.

Entrambi i congedi possono essererichiesti quando il lavoratore gode di indennità di disoccupazione (AspI e mini ASpI).

In tali periodi, come per ilcongedo di maternità per la lavoratrice madre, è prevalente la fruizione deicongedi rispetto alle altre prestazioni a sostegno del reddito, che sono,quindi, non cumulabili.