Il 31 dicembre 2015 è ufficialmente scaduta la L.R. Sicilia 14/2015 del 10 luglio 2015. Talle norma ha tentato di limitare le ‘folli’ aggiudicazioni con il sistema del massimo ribasso per quanto concerne i Lavori Pubblici in Sicilia. In assoluto, la norma precedente, cioè la L.R. 12/2011, veniva vista dal mondo delle imprese edili come una normaincentrata sull'accaparramento delle commesse pubbliche secondo criteri esclusivamente economici e non rispondenti a criteri di reale fattibilità. In verità, la legge ante 14/2015 non fissava nessun limite contro i ribassi sulle offerte.

Il risultato? La maggior parte degli appalti pubblici sono stati aggiudicati con ribassi medi, pari o superiori al 37% circa.

Una buona norma.... si, ma con la data di scadenza

La norma anti 'massimo ribasso', recepita dal governo siciliano di Crocetta, stabiliva la sua scadenza temporanea entro la data del 31 dicembre 2015. Tale data, purtroppo, è scaduta e non essendo stata prorogata ha, di fatto, perso la sua validità. Per tale motivo, quindi, dal primo gennaio 2016 si reintroduce la precedente norma, cioè la L.R. 12/2011.

In definitiva, la norma transitoria ha temporaneamente apportato alcune modifiche sostanziali alla L.R. 12/2011, norma recepita integralmente dalla Regione Siciliana per quanto riguarda il Codice degli Appalti Pubblici.

In breve, la nuova norma, dal 15/07/2015 fino allo scorso 31/12/2015, ha garantito due aspetti di primaria importanza, a garanzia della regolarità nei ribassi ‘da capogiro’. In particolare: la possibilità di accedere al mercato degli appalti per le imprese oneste e poco avvezze agli 'sporchi affari', migliorando, nel contempo, la concorrenza imprenditoriale a vantaggio della qualità delle opere realizzate.

Entrando più nel merito del testo normativo, essa recitava testualmente: ‘nelle gare d’appalto da aggiudicare col criterio del prezzo più basso...., e di importo inferiore alla soglia comunitaria, la Stazione Appaltante potesse prevedere nel bando che fossero automaticamente escluse le offerte con una percentuale di ribasso maggiore o uguale alla soglia di anomalia, da calcolare secondo criteri prestabiliti’.

In poche parole, questa norma prevedeva un limite al ribasso, oltre il quale la percentuale del ribasso offerto veniva ritenuta anomala e quindi escludibile dalla rosa delle offerte. Un deterrente, insomma, per debellare definitivamente le insane abitudini di molte imprese, le quali offrivano ribassi da ‘capogiro’ per poi non ultimare mai i lavori aggiudicati per insolvenza o per fallimenti aziendali e/o societari.

Le contrarietà del Governo e l'impugnazione contro la sua legittimità

Paradossalmente, la stessa norma è stata anchecontestata dal Governo nazionale,subendo persino l’impugnazione da parte dello stesso, in quanto ritenuta illegittima e incostituzionale. Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, in quella occasione, l’ha ritenuta inadeguata solo perché il macchinoso calcolo per determinare la soglia di anomalia risultava casuale e senza nessuna logica ben precisa.

Nello specifico, per lo stesso Dicastero il numero delle offerte escluse e ritenute anomale risultava maggiore di quelle determinate con il calcolo operato attraverso la Legge Regionale preesistente.Insomma, il 31 dicembre dello scorso anno, questa situazione surreale e contraddittoria, è finita nel 'dimenticatoio', lasciandosidietro le clamorose contestazioni del Governo nazionale. L'ennesima occasione mancata di legalità.