Il 30 novembre i titolari di partite IVA (ditte individuale, professionisti, artigiani) dovranno versare l’acconto dell’Irpef e dell’Irap e, con loro, anche le piccole partite Iva rientranti nel vecchio regime dei minimi o nel regime forfetario.

Qusati soggetti possono versare meno calcolando gli acconti con metodo previsionale che consente di rideterminare l’imposta dovuta sulla base del reddito che si presume di conseguire nell’anno corrente.

Metodo storico e metodo previsionale

Il metodo tradizionale per il calcolo dell’acconto IRPEF, fa riferimento alle due voci “differenza” indicate nel modello Redditi Persone Fisiche.

Tenendo presente le scadenze degli acconti e dei saldi fiscali, si applicano queste regole:

Nulla è dovuto se l’importo della voce “differenza è inferiore a 51,65 euro.

Se detto importo supera i 51,65 euro ma rimane entro i 257,52 euro, l’acconto è dovuto nella misura del 100% e verrà versato obbligatoriamente in unica soluzione entro il 30 novembre.

In caso di importo alla voce “differenza” superiore ad euro 257,52, l’acconto potrà essere versato, a discrezione del contribuente, in due rate, prima delle quali entro fine novembre.

Per quanto riguarda l’Irpef, per quella regionale non è previsto il versamento di acconti mentre per quella comunale, l’acconto è unico, pari al 30%, e deve essere versato entro la scadenza prevista per il saldo Irpef dell’anno precedente.

Minimi, forfettari e Irap

Per chi rientra nel regime dei minimi o nel regime forfetario valgono le stesse regole sopra indicate per l’Irpef con la sola variante dell’applicazione piatta e non progressiva.

L’IRAP applica le stesse regole delle imposte sui redditi. Quindi, utilizzando il metodo storico, si prenderà come base il 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente.

L’importo di base per il calcolo si trova nel modello Irap 2017 al rigo IR21 e ad essa vengono applicate le stesse modalità di determinazione sopra indicate.

Calcolo con previsionale

Per chi decidesse di optare per il metodo previsionale, dovrà provvedere a determinare le imposte che si prevedono dovute versando poi il loro 100% tra giugno e novembre.

È bene precisare che, in caso di errore nella quantificazione degli acconti, verranno aggiunti interessi ed una sanzione pari al 30% del minore importo versato.

Vi è comunque la possibilità di ravvedimento integrando l’acconto insufficiente al fine di una riduzione delle sanzioni.