Dopo i recenti aggiornamenti sul conto cointestato, alla luce della recente sentenza della Cassazione a Sezione Unite, ci ci occupiamo di un'altra notizia che interessa il Consiglio Nazionale Forense. Il CNF proprio per ovviare alla frequente problematica fra genitori separati o divorziati che ruota attorno ai criteri di ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie ha elaborato delle linee guida. Tali linee guida trasmesse a tutti i Consigli degli Ordini degli avvocati affronta la tematica delle modalità e dell’entità di mantenimento dei figli da parte dei genitori.
L’interesse dei figli è sempre tutelato dal giudice il quale proprio per evitare il contenzioso sulle diverse tipologie di spese di mantenimento deve vigilare che i relativi accordi sottostanti fra gli ex coniugi vadano nella direzione della prole.
Il Regime fiscale delle detrazioni: i dettagli
Vediamo in pratica quali sono queste spese, le diverse tipologie le quali servono ad assicurare che i figli minori o non autosufficienti ricevano le cure, l’istruzione e l’educazione necessaria fino a quando non diventano maggiorenni o autonomi. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF spetta ad entrambi i genitori in base alla quota di riparto delle spese da loro sostenuta: la deduzione è quindi prevista al 50% tra i genitori.
Anche gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato saranno ripartiti fra i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Gli assegni familiari saranno attribuiti al genitore collocatario in via prevalente dei figli, salvo diverso accordo.
Spese ordinarie e straordinarie: due categorie a confronto
Le linee guida inseriscono nelle spese ordinarie, quelle relative a: contributo per spese dell’abitazione, vitto, abbigliamento, spese di trasporto urbano, carburante, mensa, medicinali da banco, uscite didattiche e per spese di tutti i giorni, trattamenti estetici (ed esempio lampade e e parrucchiere), attività ricreative abituali.
Quanto alle spese 'extra assegno' ci sono quelle relative a: spese sanitarie urgenti, per libri scolastici, spese per interventi chirurgici indifferibili, acquisto di farmaci prescritti ma non quelli da banco, spese protesiche, oculistiche, ortodontiche; spese di assicurazione per il mezzo di trasporto e di bollo, spese di natura ludica o parascolastica per le attività sportive, per conseguire la patente, per l'organizzazione di ricevimenti, spese medico sanitarie, odontoiatriche e sanitarie, quelle scolastiche ( ad esempio rette, master e specializzazioni post universitari; acquisto libri, dispense ecc); viaggi studio e d’istruzione.
Occorre precisare che tutte le spese extra assegno devono essere dettagliatamente documentate.
Il genitore che è tenuto provvedere alla spesa straordinaria, potrà in caso non sia d’accordo, manifestare entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, un motivato dissenso per iscritto. Altrimenti, il silenzio vale come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota a chi ha anticipato tali spese sarà dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. Occorre però esibire idonea documentazione. Per restare sempre aggiornati su queste notizie premete il tasto segui in alto a destra