Dopo i recenti aggiornamenti dedicati ai Concorsi per giuristi-economisti, oltre a quello in magistratura con scadenza 9 marzo, ci occupiamo di un'importante decisione della magistratura. Quando si tratta di recuperare crediti, l’avvocato non ha molta scelta: le strade da intraprendere sono solo due non potendosi più servire della speciale procedura di liquidazione dei compensi degli avvocati ex art. 28 della legge numero 794/1942 . A dirlo è stata l’autorevole sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite Civili la numero 4485/2018 del 23 febbraio 2018.

In breve a detta di supremi giudici di legittimità il professionista legale per curare gli interessi del proprio cliente può esperire o il procedimento per decreto ingiuntivo o il procedimento sommario speciale.

Cassazione S.U. numero 4485/2018: ecco gli importanti principi enunciati

Nel dettaglio le opzioni possibili, infatti, sono solo queste:

  • procedimento per decreto ingiutivo. Ne consegue che l’opposizione va proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. con applicazione della provissioria esecutività del D.I.(artt. 648, 649 e 653 c.p.c.).
  • ricorso ex art. 702-bis c.p.c. che disciplina un procedimento sommario speciale. In questo caso si applica anche l'articolo 14, 3 e 4 del DLGS numero 150/2011

La controversia, dopo che è stata incardinata rimane assoggettata al rito sommario speciale articolo 14 del DLGS n150/2011 indipendentemente della contestazioni mosse dal cliente nei confronti del legale, delle prestazioni eseguite e in ordine all'an debeatur.

L'oggetto della controversia è rappresentato dalla domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato.Tuttavia cosi come precisano gli ermellini vige un’eccezione qualora la difesa del convenuto si articoli nella proposizione di una domanda di compensazione, riconvenzionale, o di accertamento di un rapporto pregiudicante che esorbita dal rito sommario speciale.

In tali ipotesi vi sarà una conversione del rito speciale a rito sommario congiuntamente a quella ai sensi dell'articolo 14 del 150/2011. Ma alla condizione che lo stesso si presta a un'istruzione sommaria. Viceversa ove ciò non è possibile la trattazione va separata e, con riferimento alla nuova domanda, si procede con il rito di regola previsto. Per rimanere sempre aggiornati su queste novità è possibile seguire questo canale di riferimento.