Il congedo parentale per gravi motivi familiari e il congedo retribuito biennale sono previsti e disciplinati dalla normativa contenuta nell'art. 4, della legge n. 53/2000: si tratta di forme di agevolazioni di cui possono usufruire i lavoratori che si trovano in particolari e gravi situazioni familiari.

I congedi per gravi motivi familiari: hanno la durata di 2 anni complessivi nella vita lavorativa. Tale tipo di beneficio non è retribuito (a differenza del congedo biennale retribuito) e permette al lavoratore di assentarsi dal lavoro per assistere un familiare per gravi motivi come i casi di handicap o per particolari patologie.

Può essere richiesto per assistere uno dei familiari indicati dall'art. 433 c.c. quale coniuge, figli, genitori, suoceri, fratelli, sorelle, nuore e generi.

Il decreto ministeriale n. 278/2000 ha specificato quali sono i gravi motivi per i quali può essere richiesto il suddetto congedo; segnatamente sono:

  • decesso di un familiare;
  • assistenza e/o cura di un familiare;
  • particolari situazioni di disagio che il lavoratore sta vivendo all'interno della famiglia (un esempio può anche essere la separazione);
  • malattie significative o croniche sempre di un familiare (e non anche del medesimo lavoratore, il quale in tali casi può beneficiare del congedo per malattia) come ad esempio patologie che compromettono l'autonomia personal o che richiedono assistenza frequente e controlli clinici periodici e trattamenti sanitari per cui è richiesta la presenza del familiare.

Contestualmente alla richiesta per congedo per gravi motivi familiari deve essere allegata la documentazione medica comprovante le suddette patologie che determinano la gravità della situazione.

Entro 10 giorni il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare l'esito della richiesta: un possibile diniego deve essere giustificato in base al succitato decreto ministeriale, indicando le ragioni organizzative che non permettono di sostituire il dipendente e proponendo altresì un rinvio. Il lavoratore in tal caso può chiedere che la richiesta sia riesaminata entro 20 giorni.

Nota importante: questo congedo può essere concesso anche nel caso di decesso di un familiare quando il lavoratore ha già usufruito di quel particolare permesso di 3 giorni nello stesso anno.