I progressi che registrano le singole amministrazioni pubbliche nel processo di digitalizzazione del proprio apparato non possono essere raccontanti solo dai comunicatori, ci vuole il concorso dei giornalisti.
Le modalità di attuazione del fascicolo sanitario elettronico, della pagella online, la fatturazione online, l'anagrafe unica nazionale, l'identità digitale, devono trovare intanto i giornalisti preparati all'uso civico delle ICT, e quindi li devono vedere impegnati a redigere gli articoli che illustrano le azioni innovative condotte dalla PA nei campi prima accennati nei tradizionali rapporti con le testate su carta stampata e web, radio e televisioni, e infine sui siti istituzionali.
Ai comunicatori invece, resta il compito di condurre apposite campagne di sensibilizzazione e illustrative delle procedure riservate ai cittadini e alle imprese affinché usino i nuovi servizi digitali.
Ogni ente pubblico è obbligato a dotarsi di una redazione web, evoluzione del'ufficio stampa, elemento fondamentale, assieme ad altre, per il funzionamento di un sito web istituzionale. Base di tale principio è il decreto legislativo 33/2013 - Riodino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazioni -. In particolare l'articolo 2 - Capo I, Principi generali, oggetto - che recita che "Ai fini del presente decreto, per pubblicazione s'intende la pubblicazione, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività svolte".
Lo Stato Italiano per regolamentare il processo di digitalizzazione della propria pubblica amministrazione ha cominciato dalla Legge 150 del 2000 che ha definito: "interesse dello Stato garantire al cittadino e alle imprese il diritto all'informazione e alla comunicazione istituzionale", e ne ha organizzato le strutture attuative, tra cui ha previsto l'ufficio stampa. Principi e valori poi ribaditi e dettagliati, nella fondamentale legge per la digitalizzazione: il decreto legislativo 882 del 2005, Codice dell'amministrazione digitale - CAD.
Nell'articolo 54 il CAD, nell'illustrare il " Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni", al comma 1 sottocomma e, annovera " le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 26 della Legge 7 agosto 1990, n.
241, nonché i messaggi d'informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150".
Non può essere più procrastinabile l'attuazione delle leggi digitali in vigore in Italia. Bisogna porre un'attenzione particolare verso il principio della gerarchia delle fonti giuridiche che esiste tra legge e decreto legislativo, e le direttive ministeriali in base alle quali sono emanate Linee Guida e Vademecum. È questa, un'affermazione pleonastica poiché è stato lo stesso legislatore a trasformare da "suggerimento" a "obbligo di legge" diversi punti delle Linee Guida - i contenuti minimi dei siti - travasati bel decreto legislativo 33 del 2013.
Nei siti web istituzionali l'ufficio stampa è la naturale evoluzione in redazione web, il luogo in cui è elaborata e fornita l'informazione di qualità.
Nelle redazioni web la PA è obbligata a utilizzare i giornalisti perché costituiscono l'unica figura professionale titolata a garantire ai cittadini il diritto a ricevere qualificati messaggi d'informazione che, assieme ai messaggi di comunicazione, sono gli elementi che meglio contraddistinguono l'attività della stessa pubblica amministrazione.