Nella Pubblica Amministrazione, si torna a pronunciare la parola 'prepensionamenti'. La nuova circolare del 28 aprile n. 4, firmata dalla responsabile di Palazzo Vidoni, il ministro Marianna Madia, concede alle amministrazioni pubbliche la possibilità di attivare i pensionamenti anticipati, a condizione che siano legati alla riduzione dei costi del personale e alla riorganizzazione, in attesa che venga approvata la nuova riforma della pubblica amministrazione.



Prepensionamento, precedenza agli 'esuberi'

La circolare chiarisce soprattutto che con il termine 'prepensionamento' ci si riferisce alla 'risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale in soprannumero o eccedentario nelle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, individuato in esubero, per il quale è prevista l’ultrattività (fino al 31 dicembre 2016)' del trattamento pensionistico in vigore prima dell'arrivo della riforma Fornero, nel 2011.



Prepensionamento e disponibilità

L'intenzione di Palazzo Vidoni appare, dunque, molto chiara e cioè quella di associare il 'prepensionamento' con gli 'esuberi' del personale derivanti dalla riorganizzazione della pubblica amministrazione. Ecco, allora, che viene stabilito, di conseguenza, un'ordine di priorità che dovrà essere rispettato.

Innanzitutto, quindi il prepensionamento riguarderà il personale in esubero; poi, qualora non fosse possibile attuare questa risoluzione, scatterà la condizione di 'disponibilità', secondo ciò che è contenuto nell’articolo 33 del decreto legislativo N.165/2001: ricordiamo a questo proposito, che la disponibilità ha valenza molto simile alla cassa integrazione, la quale provvede alla sospensione del rapporto di lavoro per un periodo pari a 24 mesi, concedendo ai dipendenti una retribuzione salariale per un importo comprese tra il settanta e l’ottanta per cento di quella solitamente percepita.

Inoltre, la circolare precisa che il prepensionamento o la messa in disponibilità verranno concessi nel caso in cui non sia possibile un ricollocamento del personale all'interno dell'ente oppure in altre amministrazioni.