Nel caso di riduzione del personale docente e amministrativo, il soggetto in soprannumero risulta perdente posto. Nessun inserimento per i disabili con Legge 104 nelle Graduatorie di istituto. I docenti concorrono esclusivamente con gli iscritti nelle Graduatorie, in relazione alla propria posizione utile, ai sensi dell'ordinanza ministeriale n. 32 del 28 febbraio 2014.
Graduatorie di istituto: perdenti posto
Nel caso di riduzione dei posti per il personale docente, amministrativo e della Scuola, il soggetto perdente posto è stabilito in base alla posizione nelle Graduatorie di istituto.
Non possono essere conteggiate quali posizioni utili quelle dei disabili con Legge 104/1992, in quanto non inseriti nelle Graduatorie di istituto e non soggetti all'esubero. Risultano docenti perdenti posto da trasferire d'ufficio se al di fuori del numero di posti disposti dall'istituzione scolastica in cui si presta servizio.
In base all'art. 7 dell'ordinanza ministeriale n. 32 del 28 febbraio 2014, per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, non possono essere inseriti nella Graduatoria di istituto i disabili con Legge 104/1992, con grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza come espresso nella tabella A, di cui all'art.
21 e richiamata dall'art. 601 del D.L. n. 297/1994.
Graduatorie di istituto: tabella L.104/1992
La tabella A annessa sul grado di invalidità dei soggetti che fruiscono della Legge 104/1992 è allegata alla L. n.648 del 10 agosto 1950. Nel caso in cui il personale docente abbia nell'istituzione scolastica in cui presta servizio una situazione di obbligatoria riduzione dei posti e si ritrovi a concorrere con soggetti disabili con Legge 104/1992, questi non devono essere considerati come posizione utile in quanto non presenti nelle Graduatorie di istituto.