Con comunicazione n. 6050/14 l'Inps stabilisce la possibilità per il personale della Scuola e Ata immesso in ruolo di presentare domanda per la richiesta dell'assegno ASpI e MiniASpI per i mesi estivi di luglio e Agosto. Il messaggio Inps interessa i docenti e il personale Ata immesso in ruolo con decorrenza giuridica retrodatata dalla data del primo settembre all'anno precedente per i mesi estivi di luglio e agosto. In base all'ente di previdenza, lo stato di disoccupazione dei lavoratori oggetto della comunicazione non cambia, in quanto il periodo di luglio e agosto è privo di qualsiasi tipologia di retribuzione. Per evitare i ritardi nella valutazione delle domande di richiesta di ASpI e MiniASpI, gli uffici possono avvalersi anche dell'ultima busta paga.



ASpI e MiniAspi luglio e agosto per docenti e Ata -
Una comunicazione Inps stabilisce criteri, modalità e requisiti per la presentazione della domanda dell'assegno di disoccupazione ASpI e MiniASpi per il personale docente e Ata immesso in ruolo. Il messaggio n. 6050/14 dell'Inps chiariche i docenti e il personale Ata immessi in ruolo con decorrenza economica a partire dal settembre successivo mantegono il diritto di richiesta dell'assegno di disoccupazione per i mesi di luglio e agosto, mesi in cui non è prevista nessuna retribuzione.  Il personale docente e Ata immessi in ruolo con decorrenza giuridica retrodatata dal primo settembre dell'anno precedente, non percepisce, infatti, in questi mesi uno stipendio, in quanto la decorrenza economica dell'immissione in ruolo ha valenza dalla data del primo settembre dell'anno successivo.

ASpI e MiniAspi luglio e agosto, permane stato di disoccupazione - In base alla comunicazione Inps n. 6050/14,  nella sottoscrizione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, lo stato di disoccupazione non decade se il lavoratore per quel determinato periodo non percepisce nessuna retribuzione, stato non imputabile al lavoratore - come sottolinea l'ente di previdenza nel messaggio. Per questo motivo, per evitare ulteriori ritardi nella valutazione della domanda per la richiesta dell'assegno di disoccupazione ASpI e MiniASpI, gli uffici Inps possono avvealersi delle ultime buste paga o le più recenti per la verifica della sussistenza dei requisiti e per la definizione dell'importo spettante. Nel caso di richiesta di Mini ASpI o di soggetti ultracinquantenni, le buste paga sono necessarie per la valutazione della durata della prestazione.