La Cassazione, con sentenza 4 settembre 2014 n. 1867,8 ha respinto il ricorso di un lavoratore che era stato licenziato per aver utilizzato i giorni di malattia a ridosso di quelli di riposo, pur rimanendo nel numero di assenze consentito dalla legge. Nel ricorso il lavoratore contestava proprio il fatto che i giorni presi erano al di sotto della soglia prevista dalla legge e che quindi si trattava di un licenziamento per ingiusta causa.

La Suprema Corte ha invece rigettato il ricorso e confermato il licenziamento della Corte d'appello dell'Aquila del lavoratore da parte di una impresa di materiale edile della provincia di Chieti.

Le motivazioni della Suprema Corte sono legate alla scarsa prestazione lavorativa causata dalle assenze dell'ultimo minuto per malattia Il lavoratore in questione, infatti, utilizzando la tecnica della macchia di leopardo, e prendendosi i giorni di malattia a ridosso di quelli di riposo, aveva fornito alla azienda per cui lavorava una prestazione insufficiente e pertanto era stato licenziato.

Le assenze, si legge nella sentenza, hanno più volte messo in difficoltà l'impresa edile che faticava a "trovare un sostituto". Il licenziato risultava assente proprio quando "doveva effettuare il turno di fine settimana o il turno notturno, causando non solo difficoltà nella sostituzione, ma anche malumori nei colleghi che si trovavano costretti a coprire il turno".

Occorre osservare che la Corte ha confermato il licenziamento, ma lo ha agganciato alla motivazione dello scarso rendimento che, in questo caso, è stato prodotto dall'assenteismo cosiddetto tattico. Infatti, sul piano giuridico, la Corte ha fatto riferimento a precedenti pronunce su licenziamenti «per scarso rendimento». (Cassazione n.

3876/2006). Si rende quindi più problematico per l'assenteista evitare il licenziamento, prendendosi i giorni di malattia a ridosso delle feste e dei giorni di riposo, in quanto, dopo questa sentenza, l'azienda potrebbe, a seconda dei casi, agganciarli allo scarso rendimento del lavoratore.