Supplenze a rischio di nullità nella Scuola italiana. I contratti stipulati in questi giorni che riguardano sia il conferimento di supplenze annuali che di supplenze temporanee sono da considerarsi nulli se i dirigenti scolastici hanno utilizzato graduatorie d'istituto vecchie e non aggiornate che, tra l'altro, non sono prorogabili. La grande mole di lavoro degli uffici scolastici, con i pesanti ritardi nelle operazioni di inizio anno effettuate dal personale ormai ridotto al minimo, non può essere presa in considerazione come scusante dell'eventuale utilizzo di elenchi non più validi e la dicitura "fino a nomina dell'avente diritto" non può sanare il vizio derivante dal fatto che, ad oggi, le nuove graduatorie non sono ancora pronte.

In particolare, il giudice della Corte di Cassazione ha stabilito che, una volta entrate in vigore le graduatorie provinciali ad esaurimento aggiornate, non è più possibile fare riferimento alle graduatorie d'istituto non ancora aggiornate e questo anche se la seconda e la terza fascia sono ancora in fase di elaborazione. E pertanto, i contratti che dovessero essere stipulati tra i dirigenti scolastici e i docenti di supplenza annuale o temporanea, sono da considerarsi nulli e, quindi, da considerarsi mai sottoscritti, così come prescritto, tra le tante decisioni della Cassazione, la sentenza n. 11161 del 7 maggio 2008.

Supplente con contratto nullo, cosa succede all'incarico, alla retribuzione e al punteggio?

Il docente supplente al quale è stato dichiarato nullo il contratto stipulato con un dirigente scolastico, non dovrà restituire lo stipendio eventualmente percepito fino alla sentenza.

Quindi, anche se in violazione della legge, il supplente conserva il diritto alla retribuzione fino a quel momento maturata, ma non ha diritto ad alcun punteggio. Per quanto riguarda il posto di lavoro, in caso di nullità del contratto, il docente dovrà essere licenziato con decorrenza dal momento in cui è stata rilevata la nullità stessa.

Infine, per quanto riguarda le graduatorie non rinnovate, queste non possono essere prorogate, anche se è lo stesso ministero a disporne la proroga con circolare. L'amministrazione, infatti, non può discrezionalmente sottrarsi alle regole dettate dalle fonti normative.