Prosegue l'opera di trasformazione del Trattamento di fine rapporto che dal 1° marzo diventerà un'integrazione retributiva mensile. E' questo il principale effetto prodotto dal comma 26 dell'articolo 1 della legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015). Ma sarà davvero conveniente richiedere l'anticipo della liquidazione?

Il nuovo comma 756 bis dell'articolo 1 della legge 296/2006 garantisce la possibilità per il dipendente privato in servizio da almeno sei mesi di richiedere al proprio datore di lavoro ed in via 'sperimentale' dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, la liquidazione in busta paga maturata secondo l'articolo 2120 del codice civile.

Eccovi spiegato come esercitare l'opzione.

Il Tfr cambia natura: una nuova opzione

Ancora una volta il Governo ha deciso di rimettere le mani in pasta su un'istituto tipicamente italiano. Già nel 2007 con il Dlgs 252/2005 e la riforma della previdenza complementare, si era data la possibilità di destinare il Tfr ad un fondo pensione ad integrazione della posizione pensionistica individuale, in aggiunta a quella obbligatoria per legge. Dal 1° marzo il dipendente del settore privato avrà un'ulteriore possibilità, cioè di richiedere il pagamento in busta paga dell'importo maturato di Tfr (nello stesso mese), che sarà non imponibile dal punto di vista previdenziale.

Ma la nuova opzione sul Tfr che si aggiunge a quelle già esistenti (mantenimento in azienda o spostamento in un fondo pensionistico), andrà a modificare le scelte effettuate in precedenza.

È proprio l'articolo 6 della Legge di Stabilità a prevedere la possibilità di monetizzare anche la quota già destinata al fondo pensione. Ciò è in conflitto con quanto previsto nel Dlgs 252/2005, secondo cui la scelta del trasferimento al fondo pensione non era revocabile, se non riscattando la posizione pensionistica in toto.

E questo mette a nudo l'intenzione del legislatore di favorire le esigenze di un maggiore potere d'acquisto oggi, all'integrazione pensionistica di un domani.

E dopo l'opzione?

La norma prevede che una volta esercitata l'opzione e richiesta la liquidazione (come auspicato dal Governo), la scelta resti invariata fino al 30 giugno 2018. Va ricordato che la norma è applicabile a tutti i dipendenti privati, esclusi agricoltori e domestici, in servizio da almeno 6 mesi presso il datore di lavoro, ed esclude le aziende sottoposte a procedure concorsuali ed in crisi secondo l'articolo 4 della legge 297/1982.

Ma chi ci guadagna?

Di primo acchito si potrebbe rispondere il dipendente, che vedrà di certo aumentare il proprio stipendio netto. Ma il Tfr anticipato è sottoposto a tassazione ordinaria, cioè all'applicazione dell'aliquota marginale Irpef e addizionali, mentre il Tfr 'classico' avrebbe visto la tassazione separata, ovvero tassazione Irpef (escluse addizionali) agevolata.