La nuova disciplina relativa al congedo parentale cambia per un periodo transitorio che va da luglio a dicembre 2015 in virtù del decreto legislativo n. 80/2015, e l' Inps con il messaggio n. 4576 del 6 luglio chiarisce le nuove modalità per la presentazione della domanda da parte dei genitori.

Transitorietà della nuova normativa

È bene precisare che le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 80/2015, intitolato 'Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro'; come precisato dall'art. 26, commi 2 e 3, saranno valide ed applicabili soltanto per il 2015 e limitatamente alle sole giornate di astensione dal lavoro riconosciute nello stesso anno.

L'art. 7 del sopracitato decreto stabilisce che il congedo parentale puo' essere richiesto dai genitori per figli di 12 anni di età, anziché 8 anni come la precedente normativa. A specificarlo è anche l'Inps con il messaggio n. 4576 pubblicato sul relativo portale il 6 luglio, con il quale comunica l'elevazione di limiti temporali di fruibilità del congedo parentale da 8 a 12 anni compiuti.

L'indennizzo economico previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 80/2015 è pari al 30% della retribuzione media giornaliera, a prescindere dalle condizioni di reddito e fino al compimento del 6` anno di età del figlio (fino ad ora era previsto il limite di 3 anni).

Si ribadisce la transitorietà delle disposizioni previste dalla nuova normativa che, pertanto, si applica fino a dicembre 2015.

Modalità di presentazione e modello di domanda per il congedo parentale per il solo mese di Luglio

Come specificato dallo stesso ente previdenziale, al fine di permettere allo stesso Istituto di adeguare i sistemi informatici per permettere l'inoltro della domanda online, viene consentita la presentazione della domanda cartacea solo per il mese di luglio, utilizzando il modello SR23 scaricabile dal portale Inps seguendo questo percorso: 'modulistica', poi 'ricerca modulo' ed inserendo il codice SR23.



Questa domanda può essere utilizzata esclusivamente dai genitori lavoratori dipendenti con figli, anche adottivi o in affidamento, di età compresa tra gli 8 ed i 12 anni; chi ha figli di età inferiore ad 8 anni può, invece, presentare la tradizionale domanda inviata telematicamente.

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