Con l'approvazione della nuova riforma scolastica Renzi-Giannini, è necessario fare un po' di chiarezza anche per quanto riguarda l'aspetto riguardante la mobilità dei docenti, dato che la legislazione che entrerà a breve in vigore, ha previsto delle importanti novità, sia per i 'vecchi' insegnanti di ruolo, sia naturalmente per chi verrà assunto a partire dal prossimo anno scolastico.

Sarà la perdita della titolarità della sede, nel caso in cui il docente presenti la domanda di trasferimento o di passaggio, la novità, senza dubbio, più rilevante: tra l'altro, l'insegnante potrà chiedere il suo trasferimento dalla sede di titolarità ad un altro ambito geografico e non più, come avvenuto finora, da una Scuola all'altra.
A questo proposito, gli USR provvederanno, a partire dal prossimo anno, a disegnare i distretti subprovinciali che comprenderanno un certo numero di istituti: si dovrà prestare, inoltre, attenzione ad osservare determinati criteri come la maggior vicinanza geografica nonchè il numero degli studenti iscritti a quelle scuole.

Mobilità docenti: la titolarità della sede diventerà titolarità nell'ambito

In pratica non si parlerà più di titolarità della sede, bensì di titolarità nell'ambito: la titolarità della sede sopravviverà soltanto per quei docenti che risulteranno già titolari all'entrata in vigore della nuova legislazione.
E' previsto un altro caso in cui, pur non presentando domanda di mobilità, si rischierà di essere inclusi negli ambiti territoriali: infatti, tutti i docenti soprannumerari o in esubero nell'anno scolastico 2016/2017, verranno collocati automaticamente nei nuovi distretti subprovinciali predisposti dagli Uffici Scolastici.

Scuola, chiamata diretta dei presidi e domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione

La titolarità nell'ambito territoriale farà sì che il docente diventi soggetto agli incarichi triennali che verranno proposti dai presidi: ci riferiamo, ovviamente, alla tanto criticata e chiacchierata 'chiamata diretta dei dirigenti scolastici', la quale, però, dovrà essere motivata e rispettare i criteri di scelta imposti dal comitato di valutazione della scuola.   
Che fine faranno, allora, le domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione? La legge non ne ha previsto la soppressione, ma avranno sempre come oggetto il trasferimento in un altro ambito territoriale e non più in un'altra scuola: anche in questo caso, però, l'insegnante sarà costretto ad attendere sempre la 'chiamata' da parte del dirigente scolastico.