In un clima di numerosi separazioni e divorzi, emerge, in maniera chiara l'esigenza di una perfetta regolamentazione di tutto l'iter che conduce alla cosiddetta fine di una unione. Numerose sono le riforme proposte. Spesso il solo buon senso dei diretti interessati non risulta sufficiente. Da ambedue le parti provengono richieste e contro-richieste. L'obbligo al mantenimento è certamente un tema cruciale.
Ma cosa succede se una sopravvenuta diminuzione della capacità lavorativa colpisce la persona sulla quale grava l'obbligo di mantenimento (a seguito di separazione o divorzio) a favore dell'ex coniuge e dei figli?
La Cassazione stabilisce che il detto mantenimento viene ridotto. Risulta chiara la definizione di mantenimento. La Cassazione con un orientamento recente è intervenuta a pronunciarsi sulle modifiche di reddito di un uomo: reddito diminuito a causa delle spese relative alle necessarie cure mediche. Trattasi quindi di una destinazione diversa dei suoi proventi, originariamente rivolti in maniera pressoché esclusiva alla sua famiglia (ex moglie e figli), ma aventi ora finalità e destinazione diversi per ragioni in evidente non contrasto con il mantenimento parimenti dovuto.
Nella fattispecie, la Corte di Cassazione, sez. VI Civile, con l'ordinanza n. 19106/15, ha accolto il ricorso di un uomo che è stato colpito da una forma di fibrillazione atriale; la circostanza ha inciso in maniera significativa sullo svolgimento della sua attività professionale e di conseguenza sul reddito proveniente dalla medesima.
Requisiti e condizioni del ridotto mantenimento a seguito di fatti ritenuti seri e gravi
Risulta preliminare affermare che per fatti seri o gravi si intendono non solo delle patologie in grado di incidere sulla vita lavorativa e personale della persona che ne risulta affetta (come nel caso di esempio), ma anche eventi sopravvenuti che incidono esclusivamente sul reddito, come nel caso del licenziamento.
E' la ridotta capacità lavorativa in sé per sé ad essere valutata. Risulta evidente che il primo requisito affinché possa essere ridotto l'assegno di mantenimento è rappresentato da fatti sopravvenuti (sopravvenuti alla sentenza di separazione o divorzio). Tali fatti noti nel momento della richiesta di modifica dell'obbligo di mantenimento non devono sussistere nel momento iniziale, o meglio genetico, della decisione del giudice circa la definizione e il contenuto del mantenimento. Se tali fatti fossero presenti già durante la fase del momento iniziale, a nulla varrebbe una richiesta circa l'esistenza e l'affermazione della loro rilevanza.